Come da me precisato, tale sentenza si mostra in netto contrasto con
quella della Corte di Cassazione n. 2823 del 2005 ed anche contro
ogni razionale valutazione. Infatti, ammettiamo il caso di due
contribuenti. Il primo ha evaso solo per una annualità. Il secondo
per due o più. Non è giusto che la sanzione del secondo sia pari a
quella del primo.
Ora, ritenendo corretta la sentenza della Corte di Cassazione e
ritenendo applicabile il cumulo giuridico connesso alla omessa
denuncia ai sensi del comma 5 dello articolo 12 del D.Lgs.n.472/97
ritengo che Lei debba procedere alla determinazione di una sanzione
maggiorata dal 50 per cento al triplo, alla quale porterà in
deduzione quelle in precedenza praticate.
Ad esempio, ammesso che Lei alla luce della reiterazione ritenga
applicabile la sanzione base di omessa denuncia maggiorata ai sensi
della citata legge al 150 per cento aumentata dalla metà al triplo e
ritenendo di applicare il doppio 300, porterà in deduzione le
sanzioni in precedenza erogate. Ovviamente, alcuna sanzione sarà
erogata se il risultato risultasse negativo.
In conclusione, determini una sanzione unica sulla base dei criteri
stabiliti dallo articolo 7 del D.Lgs.n.472/97, maggiorata in base al
dettato di cui al comma 5 dello articolo 12 del predetto decreto e
sottratta a tale importo le sanzioni erogate nei precedenti atti,
avvertendo che tale procedimento dovrà riguardare le annualità di
imposta fino alla data della prima contestazione, mentre per le
infrazioni successive si applicherà la sanzione di omessa denuncia
per ciascuna annualità. |