Per i tributi comunali non trova applicazione l'articolo 68 sopra
indicato, salvo per le sole sanzioni, come indirettamente si evince
nella disciplina dei tributi comunali una norma che preveda tale
rinvio.
La Corte Costituzionale è intervenuta più volte per valutare la
legittimità delle leggi tributarie comunali che prevedono in sintesi
il principio solve et repete ossia prima paghi e poi chiedi il
rimborso.
Tale particolarità dei tributi comunali era già stata evidenziata
dal Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 1/1308 del
4.2.1987.
In sintesi, per i tributi comunali, salvo le sanzioni, non trova
applicazione non l'articolo 68 ma l'articolo 69 del D.lgs.n.546/92.
Evidenzio che tale particolarità non è sola dei tributi comunali, ma
anche di alcune entrate tributarie erariali.
In conclusione, allo stato attuale della norma, il ricorso, salvo
sospensione dell'atto impugnato da parte della CTP oppure in via di
autotutela del Comune non sospende la riscossione né del tributo, né
degli interessi moratori, ma delle sole sanzioni. |