Tale termine è di cinque anni, così come previsto dallo articolo
2948 del codice civile che sotto si riporta:
Codice Civile (1942)
Art. 2948
Prescrizione di cinque anni.
[I]. Si prescrivono in cinque anni:
1) le annualità delle rendite perpetue [
1861] o vitalizie [ 1872];
1 bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore
(1);
2) le annualità delle pensioni alimentari [
433 ss.];
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro
corrispettivo di locazioni [ 1571, 1607,
1628];
4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi
periodicamente ad anno o in termini più brevi
(2);
5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro [
1751, 2118, 2120,2121, 2122]. |