54. La proroga del contratto in corso tra il Comune e la società
appaltatrice del servizio riscossione liquidazione e accertamento
imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni è atto
di gestione oppure l'assunzione dell'atto è in capo alla Giunta
comunale? Personalmente penso che la valutazione delle condizioni
d'offerta non possa essere comunque lasciata al responsabile del
tributo, specie quando non attengono esclusivamente a condizioni
economiche. Nel nostro caso,oggetto di precedente quesito di inizio
settembre, si prorogherebbe sino al 2010 in forza dell' art.3, comma
25, DL 203 convertito in legge 248 del 2005. A dirla tutta si
prorogherebbe contestualmente anche uno affidamento di gestione e
riscossione TOSAP affidato in via sperimentale per l'anno 2006 con
delibera della Giunta comunale, atto da lei giudicato nullo quando
la collega sig.ra …. in occasione del convegno …. a Bergamo le aveva
parlato di questa proroga. Su quell'atto non era stata richiesta il
parere della responsabile del tributo.
A questo punto, una volta approvate le condizioni offerte, si
prorogherebbero i due affidamenti, ma, appunto, con delibera o con
atto di gestione? |
Tale competenza è del Consiglio comunale, ai sensi dello articolo 42
del D.Lgs.n.267/2000 che qui sotto si riporta (lettere e ed f):
Articolo 42
Attribuzioni dei consigli.
1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti
fondamentali:
a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva
l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, criteri generali in materia
di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani
finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori
pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni,
rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e
pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi,
pareri da rendere per dette materie;
c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia,
costituzione e modificazione di forme associative;
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di
decentramento e di partecipazione;
e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni
e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione
dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o
servizi mediante convenzione; (1)
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della
determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle
tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli
enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste
espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di
prestiti obbligazionari (2);
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi,
escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla
somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere
continuativo;
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e
concessioni che non siano previsti espressamente in atti
fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera
esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria
amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta,
del segretario o di altri funzionari;
m ) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni,
nonchè nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende
ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa
altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica
dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o
del presidente della provincia e dei singoli assessori.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente
articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri
organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle
variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a
ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di
decadenza.
(1) Lettera modificata dall'art. 35, comma 12, l. 28 dicembre 2001,
n. 448.
(2) Lettera sostituita dall'articolo 1 comma 68 della legge 30
dicembre 2004, n. 311. Per il testo precedente vedi testo
previgente. |