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VARIE 2006

DOMANDA:
 
55. Una ditta iscritta all’albo dei concessionari di cui allo articolo 53 del D.lgs.n.446/97 ha chiesto la visione degli atti con i quali il Comune ha affidato le concessioni in tema di tributi comunali. Si chiede se sussista tale diritto.
 
RISPOSTA:
 

L'articolo 22 della  legge 241 del 1990 cosė dispone: "
1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale č chiesto l'accesso;

Ho fatto una ricerca della giurisprudenza in materia e la giurisprudenza prevalente sembra orientata a riconoscere il diritto del richiedente ad avere tale rilascio.

Quindi, alla luce di tale giurisprudenza (il che vuol dire che dubbi sussistono), ritengo che, contrariamente a quanto in precedenza affermato,  tale diritto sussista.

L'accesso agli atti della p.a., previsto dall'art. 22 l. n. 241 del 1990, č consentito non soltanto a coloro che abbiano al riguardo un diritto soggettivo od un interesse legittimo, ma anche a coloro che vantano un interesse differenziato e qualificato all'ostensione, finalizzato alla tutela di situazioni giuridiche soggettive anche soltanto future (Consiglio Stato, sez. V, 7 settembre 2004 n. 5873). Nč potrebbe ritenersi mutata la situazione in virtų dei nuovo testo dell'art. 22 l. n. 241 del 1990 (Definizioni e principi in materia di accesso), introdotto dall'art. 15 l. 11 febbraio 2005 n. 15, secondo cui, infatti, debbono intendersi per interessati, "tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e chiesto l'accesso".

T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 22 giugno 2005, n. 1045

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Riv. giur. polizia 2005, 839 (s.m.)

 

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