L'articolo 22 della legge 241 del 1990 cosė dispone: "
1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di
prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli
portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse
diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale č chiesto
l'accesso;
Ho fatto una ricerca della giurisprudenza in materia e la
giurisprudenza prevalente sembra orientata a riconoscere il diritto
del richiedente ad avere tale rilascio.
Quindi, alla luce di tale giurisprudenza (il che vuol dire che dubbi
sussistono), ritengo che, contrariamente a quanto in precedenza
affermato, tale diritto sussista.
L'accesso agli atti della p.a., previsto dall'art. 22 l. n. 241 del
1990, č consentito non soltanto a coloro che abbiano al riguardo un
diritto soggettivo od un interesse legittimo, ma anche a coloro che
vantano un interesse differenziato e qualificato all'ostensione,
finalizzato alla tutela di situazioni giuridiche soggettive anche
soltanto future (Consiglio Stato, sez. V, 7 settembre 2004 n. 5873).
Nč potrebbe ritenersi mutata la situazione in virtų dei nuovo testo
dell'art. 22 l. n. 241 del 1990 (Definizioni e principi in materia
di accesso), introdotto dall'art. 15 l. 11 febbraio 2005 n. 15,
secondo cui, infatti, debbono intendersi per interessati, "tutti i
soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o
diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata
al documento al quale e chiesto l'accesso".
T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 22 giugno 2005, n. 1045
-
Riv. giur. polizia 2005, 839 (s.m.) |