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VARIE 2006

DOMANDA:
 

56. Nella seduta del 30.10.06, il Consiglio Comunale ha rinviato l’approvazione della proposta di deliberazione, concernente l’oggetto, al fine di consentire una nuova stesura , sulla scorta della discussione, e di acquisire, anche il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

            Atteso che l’atto in questione riveste particolare importanza per l’Amministrazione Comunale, nella qualità di Sindaco, mi preme chiedere alla SS.LL. una adeguata relazione circa i punti evidenziati in Consiglio Comunale.

            In particolare, le questioni per le quali si è deciso di approfondire riguardano, inoltre:

1.       se per i Comuni che hanno già approvato una definizione agevolata, ai sensi dell’art. 13 della Legge Finanziaria 2003 n. 289 del 27.12.2002, sia possibile un ulteriore strumento regolamentare;

2.       se in esso è possibile prevedere la definizione agevolata delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada;

3.       se tale definizione agevolata possa estendersi anche alle situazioni già definitive relative alle liti pendenti ed ai ruoli pregressi.

Per ogni altra utile valutazione, si invita ad esaminare il resoconto steno della seduta consiliare, previo ritiro presso l’Ufficio di Presidenza.

            Avendo la Conferenza dei Capigruppo fissato la seduta consiliare per l’esame e approvazione di tale regolamento per il 20 novembre 2006, si invitano le SS.LL a provvedere a quanto richiesto in tempo utile.

 
RISPOSTA:
 

L’articolo 13 della legge n. 289 del 2002, come è noto, ha concesso la facoltà ai comuni di  definire i rapporti tributari pendenti attraverso l’applicazione del condono.  Infatti, tale articolo così dispone:

LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289 (in Suppl. ordinario n. 240 alla Gazz. Uff., 31 dicembre, n. 305). - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

Articolo 13

(Definizione dei tributi locali)

1. Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.
2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.
3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.
4. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

 

Non chiara è apparsa la norma in esame, in merito alla facoltà del Comune di dare applicazione al condono anche per le annualità successive al 2003, come pure se tale facoltà può acconsentire, in ogni tempo,  la reiterazione di regolamenti di condono.

 

A tali interrogativi ha dato risposta positiva il Ministero delle Finanze con la nota del Dipartimento delle Politiche Fiscali, n. 2195 del 14 maggio 2004 che in tema di condono ha chiarito, in sintesi,  quanto segue:

 

a)      il Comune ha la facoltà  illimitata di  regolamentare il condono per i propri tributi;

b)      tale facoltà può essere esercitata sia prorogando il condono già deliberato sia approvandolo ex novo;

c)       il regolamento del condono deve essere adottato entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;

d)      sono escluse dal condono le addizionali, quali quella sull’IRPEF;

e)      il termine per l’adempimento da parte dei contribuenti è di almeno 60 giorni dalla data di pubblicazione;

f)        il condono risulta applicabile anche nei casi in cui penda ricorso.

 

E’ ora facile rispondere alle domande formulate. In particolare:

 

1.       se per i Comuni che hanno già approvato una definizione agevolata, ai sensi dell’art. 13 della Legge Finanziaria 2003 n. 289 del 27.12.2002, sia possibile un ulteriore strumento regolamentare:

 

Risposta: al quesito si risponde in senso positivo, proprio in base alla interpretazione fornita dallo stesso ministero delle Finanze con la nota sopra richiamata;

 

2.       se in esso è possibile prevedere la definizione agevolata delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada:

 

Risposta: al quesito si risponde in senso negativo poiché come si evince chiaramente dallo articolo 13 della legge 289/2002 il condono è limitato ai tributi e non anche alle altre entrate non aventi tale veste, anche nel caso in cui la riscossione sia effettuata dal comune mediante ruolo esattoriale (ciò rappresenta una diversità rispetto al condono delle entrate erariali per le quali allo articolo 12 si ammetteva il condono di tutte le entrate iscritte a ruolo e quindi anche delle contravvenzioni per violazioni del codice della strada elevate dalle forze di polizia).

 

g)      se tale definizione agevolata possa estendersi anche alle situazioni già definitive relative alle liti pendenti ed ai ruoli pregressi:

 

Risposta: il condono non può riguardare atti impositivi che rivestono carattere definitivo e ciò in considerazione del carattere indisponibile della pretesa tributaria. Di contro, possono rientrare in tale definizione le  partite non definitive iscritte a ruolo connesse a controversie non passate in giudicato, e quindi le  liti pendenti.

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Per tali ruoli, tuttavia (riferiti ad iscrizioni non definitive per liti pendenti), sono da valutarsi gli effetti negativi sul bilancio, determinando un peggioramento sostanziale delle entrate effettive rispetto ai residui attivi iscritti nei bilanci dei precedenti esercizi, così che tale estendimento dovrà essere valutato con la massima cautela.

 

Ovviamente nel condono debbono, invece, rientrare le annualità per le quali non è spirato il termine di decadenza del Comune per l’esercizio della attività di recupero, in relazione allo specifico tributo di riferimento, avvertendo che la prossima legge finanziaria  interviene pesantemente, omogeneizzando i trattamenti, sui termini in argomento, valutando le modifiche sulla base del principio “favor rei” che disciplina la successione nel tempo delle leggi tributarie.

 

Per agevolare l’applicazione del provvedimento di condono, si allegano alla presente una delibera di approvazione del condono e del relativo regolamento, il cui contenuto dovrà essere ovviamente adeguato in relazione agli obiettivi specifici di codesto Comune.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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