L’articolo 13 della legge n. 289 del 2002, come è noto, ha
concesso la facoltà ai comuni di definire i rapporti tributari
pendenti attraverso l’applicazione del condono. Infatti, tale
articolo così dispone:
LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289 (in Suppl.
ordinario n. 240 alla Gazz. Uff., 31 dicembre, n. 305). -
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2003).
Articolo 13
(Definizione dei tributi locali)
1.
Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i
comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione
vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i
tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse
loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi
interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine
appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta
giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti
adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte
non adempiuti.
2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere
previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di
accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In
tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione
o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti
amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle
predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte,
del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo
sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione
o dall'ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi
tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente
locale, determina l'estinzione del giudizio.
3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono
tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi
la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente
attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni
ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad
enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi
erariali.
4. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di
Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente
articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e
condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
Non chiara è apparsa la norma in esame, in merito alla facoltà
del Comune di dare applicazione al condono anche per le annualità
successive al 2003, come pure se tale facoltà può acconsentire, in
ogni tempo, la reiterazione di regolamenti di condono.
A
tali interrogativi ha dato risposta positiva il Ministero delle
Finanze con la nota del Dipartimento delle Politiche Fiscali, n.
2195 del 14 maggio 2004 che in tema di condono ha chiarito, in
sintesi, quanto segue:
a)
il Comune ha la facoltà illimitata di regolamentare il condono
per i propri tributi;
b)
tale facoltà può essere esercitata sia prorogando il condono già
deliberato sia approvandolo ex novo;
c)
il regolamento del condono deve essere adottato entro il termine
di approvazione del bilancio di previsione;
d)
sono escluse dal condono le addizionali, quali quella sull’IRPEF;
e)
il termine per l’adempimento da parte dei contribuenti è di
almeno 60 giorni dalla data di pubblicazione;
f)
il condono risulta applicabile anche nei casi in cui penda
ricorso.
E’
ora facile rispondere alle domande formulate. In particolare:
1.
se
per i Comuni che hanno già approvato una definizione agevolata, ai
sensi dell’art. 13 della Legge Finanziaria 2003 n. 289 del
27.12.2002, sia possibile un ulteriore strumento regolamentare:
Risposta: al quesito si risponde in senso positivo, proprio in base
alla interpretazione fornita dallo stesso ministero delle Finanze
con la nota sopra richiamata;
2.
se
in esso è possibile prevedere la definizione agevolata delle
sanzioni amministrative per violazione al codice della strada:
Risposta: al quesito si risponde in senso negativo poiché come si
evince chiaramente dallo articolo 13 della legge 289/2002 il condono
è limitato ai tributi e non anche alle altre entrate non aventi tale
veste, anche nel caso in cui la riscossione sia effettuata dal
comune mediante ruolo esattoriale (ciò rappresenta una diversità
rispetto al condono delle entrate erariali per le quali allo
articolo 12 si ammetteva il condono di tutte le entrate iscritte a
ruolo e quindi anche delle contravvenzioni per violazioni del codice
della strada elevate dalle forze di polizia).
g)
se
tale definizione agevolata possa estendersi anche alle situazioni
già definitive relative alle liti pendenti ed ai ruoli pregressi:
Risposta: il condono non può riguardare atti impositivi che
rivestono carattere definitivo e ciò in considerazione del carattere
indisponibile della pretesa tributaria. Di contro, possono rientrare
in tale definizione le partite non definitive iscritte a ruolo
connesse a controversie non passate in giudicato, e quindi le liti
pendenti.
,
Per tali ruoli, tuttavia (riferiti ad iscrizioni non definitive
per liti pendenti), sono da valutarsi gli effetti negativi sul
bilancio, determinando un peggioramento sostanziale delle entrate
effettive rispetto ai residui attivi iscritti nei bilanci dei
precedenti esercizi, così che tale estendimento dovrà essere
valutato con la massima cautela.
Ovviamente nel condono debbono, invece, rientrare le annualità
per le quali non è spirato il termine di decadenza del Comune per
l’esercizio della attività di recupero, in relazione allo specifico
tributo di riferimento, avvertendo che la prossima legge
finanziaria interviene pesantemente, omogeneizzando i trattamenti,
sui termini in argomento, valutando le modifiche sulla base del
principio “favor rei” che disciplina la successione nel tempo delle
leggi tributarie.
Per agevolare l’applicazione del provvedimento di condono, si
allegano alla presente una delibera di approvazione del condono e
del relativo regolamento, il cui contenuto dovrà essere ovviamente
adeguato in relazione agli obiettivi specifici di codesto Comune. |