Secondo interpretazione prevalente trova comunque applicazione il
termine triennale stabilito dallo articolo 270 del TU FL di cui al
RD 1175/1931. In tal senso si è espressa la CTR Campania, Sezione
XXIV, con sentenza 11 del 2006:
Intitolazione:
Tasse Automobilistiche - Accertamento e liquidazione -
Tasse automobiliste - Avviso di Accertamento - Termine di
prescrizione
triennale
Massima:
L'avviso di accertamento inerente le tasse automobilistiche
deve essere
notificato nel termine prescrizionale di cui all'art. 290
t.u. per la
finanza locale R.D. 1175/31, in difetto di espressa statuizione.
In
tal senso si è espressa anche la CTR del Lazio, con la sentenza n.
137 del 2005, il cui testo è recuperabile sul sito ministeriale:
Intitolazione:
Tasse automobilistiche - Termine di
prescrizione per l'Amministrazione per il recupero
dei tributi - Termine triennale - Ulteriore
termine decennale per la riscossione - Non
sussiste. |
Massima:
In tema di tasse automobilistiche, ai sensi delle
disposizioni vigenti il termine di prescrizione per
l'Amministrazione per esigere il pagamento dei
suddetti tributi (e relative sanzioni) e' soltanto
quello triennale, con la conseguenza che non trova
riscontro nell'attuale dei tributi in parola.
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In conclusione, alla stato attuale della giurisprudenza,
sembra potersi affermare che non trova applicazione per il tributo
di specie il termine di prescrizione decennale ma quello triennale
stabilito dallo articolo 270 del predetto RD.
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