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VARIE 2006

DOMANDA:
 

57. Il comma quarto dell'art. 56 del D.Lgs. 446/97 recita: "L'imposta suppletiva ed i rimborsi devono essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita". Poichè non si conosce alcun ulteriore riferimento normativo che disciplini la prescrizione dell'I.P.T. , si ritiene che, in caso di recupero di imposta TOTALMENTE non assolta, si debba applicare il termine di prescrizione ordinario decennale. E' corretta questa impostazione?

 
RISPOSTA:
 
Secondo interpretazione prevalente trova comunque applicazione il termine triennale stabilito dallo articolo 270 del TU FL di cui al RD 1175/1931. In tal senso si è espressa la CTR Campania, Sezione XXIV, con sentenza 11 del 2006:

Intitolazione:

Tasse   Automobilistiche   -    Accertamento  e   liquidazione  -   Tasse automobiliste   -  Avviso  di  Accertamento  -  Termine  di  prescrizione

triennale

Massima:

L'avviso di  accertamento  inerente  le  tasse  automobilistiche  deve  essere

notificato nel  termine  prescrizionale  di  cui  all'art.  290  t.u.  per  la

finanza locale R.D. 1175/31, in difetto di espressa statuizione. 

 

In tal senso si è espressa anche la CTR del Lazio, con la sentenza n. 137 del 2005, il cui testo è recuperabile sul sito ministeriale:

 

Intitolazione:

Tasse    automobilistiche     -     Termine     di     prescrizione   per l'Amministrazione  per il recupero  dei  tributi  -  Termine  triennale - Ulteriore   termine  decennale   per  la   riscossione  -  Non  sussiste.

Massima:

In tema  di  tasse  automobilistiche,  ai  sensi delle disposizioni vigenti il termine di  prescrizione  per  l'Amministrazione  per esigere il pagamento dei

suddetti tributi  (e  relative  sanzioni) e' soltanto quello triennale, con la conseguenza che non trova riscontro nell'attuale dei tributi in parola.      

                                                 

            In conclusione, alla stato attuale della giurisprudenza, sembra potersi affermare che non trova applicazione per il tributo di specie il termine di prescrizione decennale ma quello triennale stabilito dallo articolo 270 del predetto RD.

 

 

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