Sembra pacifico affermare che per la
partecipazione alla gara in argomento la Ditta partecipante non
debba essere necessariamente iscritta nell’albo di cui allo articolo
53 del D.Lgs.n.446/97, ritenendosi tale albo diretto per sua stessa
definizione all'accertamento e riscossione delle entrate degli enti
locali, attività questa che invece non può essere oggetto di
contratto di appalto, come indirettamente si evince dal comma 180
del maxi-emendamento della legge finanziaria 2007 che al riguardo
così dispone:
“180. I poteri di cui al comma 179 non
includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle
disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modificazioni. La proceduta sanzionatoria
amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.”
Ne consegue che l’appalto potrà riguardare
caso mai solo l’attività preparatoria, mentre dovranno essere
escluse dallo appalto le operazioni di notifica e di riscossione
coattiva, le quali, anche sulla base della giurisprudenza in materia
debbono far capo al Comune.
Infatti, la Corte di Cassazione ebbe al riguardo a stabilire,
con sentenza 20440 del 21 settembre 2006, che dono nulle le multe
notificate da società private per conto del Comune.
Non diversamente è previsto per la riscossione coattiva dallo
articolo 52 del D.Lgs.n.446/97 che alla lettera d) del comma 5 così
afferma:
d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei
tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal
funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.
Per le ragioni anzidette si ritiene che il contratto di appalto
trasmesso debba essere rivisto alla luce di detti principi,
limitando caso mai l’affidamento esterno alla mera attività
preparatoria. |