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ICI 2007

DOMANDA:

2. Le illustro la situazione che si è verificata nel 2002:

 - In data 18.09.2002 decesso del marito iscritto AIRE (residente in Francia),anche la moglie e due figli erano AIRE all'epoca.

 - Nello stesso periodo uno dei tre figli era residente e viveva nell'unica abitazione di proprietà del padre sita in ….. Nell'atto di successione il figlio sopra citato si riserva i benefici prima casa ai sensi dell'art.69 comma 3 legge 342/00. 

 - Dal 07/07/2003 la moglie è residente e vive in Italia presso la stessa abitazione che era di proprietà al 100% del marito.

 - In seguito alla successione ho notificato gli accertamenti per omesso versamento ai figli per la loro quota di eredità. Hanno risposto che la madre ha il diritto di abitazione pertanto paga Lei al 100% dalla data del decesso del padre.

 

Quesito:  la moglie ha effettivamente il diritto di abitazione?

RISPOSTA:

E' appena il caso di evidenziare che l'alloggio coniugale è cosa ben diversa dalle agevolazioni concesse ai non residenti iscritti allo AIRE ai fini ICI. Infatti, l'articolo 540 del codice civile così si esprime al riguardo:" Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione [ 1022] sulla casa adibita a residenza familiare". Ne consegue che l'alloggio coniugale è quello della residenza, così che per i residenti allo estero si deve aver riguardo allo alloggio estero.

Ne consegue che la vedova non ha diritto di abitazione sullo alloggio in argomento e la soggetività  passiva è distribuita in capo agli eredi normalmente, ripartendo la detrazione per il numero delle quote degli eredi utilizzatori.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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