L'area su cui
si realizza la costruzione (sedime) costituisce un unico oggetto con
il fabbricato. Ne consegue che se il fabbricato realizzato può
considerarsì rurale, perché sono effettivamente soddisfatte tutte
le condizioni poste dalla legge citata, siano esse di carattere
soggettivo che oggettivo,. è esente anche l'area durante la
costruzione dello edificio.
In definitiva,
la deroga espressa dal comma 6 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92
non può inficiare il principio della unitarietà del fabbricato
rurale e quindi della sua esenzione, anche durane la fase della sua
costruzione.
In conclusione,
per gli edifici rurali, anche durante la loro costruzione per le
aree di sedime, non si dive far riferimento alla disciplina dettata
per i fabbricati e per le aree dallo articolo 5 del D.Lgs.n.504/92
ma alla discplina dettata dallo articolo 9 del DL 557/93 convertito
dalla legge, perchè se così non fosse tutti i fabbricati ed anche
quelli rurali risulterebbero assoggettati. Infatti, leggendo tale
decreto i fabbricati rurali non potrebbero essere considerati esenti
dal pagamento dell'ICI perché alcuna disposizione di tale decreto
prevede l'esenzione.. |