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ICI 2007

DOMANDA:

10. Il comune di …….. nel 1999 ha stipulato una convenzione edilizia per la lottizzazione di un’area della superficie complessiva di mq. 9.051. Tale convenzione prevede la cessione gratuita al Comune di mq. 3.349 – aree standard per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Si precisa che tali aree a tuttoggi non sono ancora state acquisite con atto notarile dal comune di …… Premesso che lo scorso mese di dicembre è stato emesso un avviso di accertamento ici – anno imposta 2001 - per insufficiente versamento, i lottizzanti chiedono la rettifica della superficie dell’area edificabile indicata nell’avviso – mq. 9051 – sostenendo che le aree standard – mq. 3.349 - non sono utilizzabili ai fini edificatori in quanto cedute al Comune.

Ritengo che tali aree siano comunque edificabili, in quanto inserite in uno strumento attuativo e che il soggetto passivo d’imposta ICI nell’anno 2001 siano i lottizzanti, in quanto proprietari.

Vorrei un suo parere professionale.

RISPOSTA:

Pacifico è il fatto che il contribuente si ritenga spogliato della soggettività passiva solo con la stipula dell'atto di cessione dell'area al Comune. Di contro, più incerto in giurisprudenza è  il fatto se le aree a standard debbano essere considerate edificabili. Il problema è sentito anche per i tributi erariali, tanto che a suo tempo il sole 24h invitava il legislatore a pronunciarsi formalmente sulla questione. Ora, per l'ICI io non ho dubbi nel ritenere che le aree a standard siano edificabili e ciò per il fatto che lo sono per l'indennità di esproprio, stato richiamato per l'edificabilità dalla letera b) dello articolo 2 del D.Lgs.n.504/92. Sulla base delle moe ricerche per l'indennità di esproprio ho trovato sentenze della Cassazione che confortano la tesi della edificabilità delle aree standard per l'indennità di esproprio e quindi per l'ICI. In particolare la Cassazione con la sentenza sotto riportata ebbe a dire:

 

 

Cassazione civile , sez. un., 23 aprile 2001, n. 172

 

“La disposizione esaminata va, conclusivamente, quindi interpretata nel senso che - nel nuovo sistema di disciplina della stima dell'indennizzo espropriativo introdotto dall'art. 5 bis L. 359-92, caratterizzato dalla rigida dicotomia (che non consente la configurabilità di un "tertium genus") tra "aree edificabili" (indennizzabili in percentuale del loro valore venale) ed "aree agricole" o "non classificabili come edificabili" (tuttora invece indennizzabili in base a valori agricoli tabellari ex L. 1971 n. 865, richiamata dal co. 4 del citato art. 5 bis) - un'area va ritenuta "edificabile" quando, e per il solo fatto che, come tale, essa risulti classificata (al momento dell'apposizione del vincolo espropriativo) dagli strumenti urbanistici (nell'"ambito della zonizzazione" del territorio), secondo un criterio quindi, di prevalenza od autosufficienza della edificabilità legale. Mentre la cd. edificabilità "di fatto" rileva in via suppletiva - in carenza di una regolamentazione legale dell'assetto urbanistico, per mancata adozione, ad esempio, di P.R.G. o per decadenza di vincoli di inedificabilità - ovvero, in via complementare (ed integrativa), agli effetti della determinazione del concreto valore di mercato dell'area espropriata, incidente sul calcolo dell'indennizzo. 5 In applicazione dell'art. 5 bis, co. 3 , L. 359-92 cit., come sopra interpretato, si rivelano, quindi, infondate le doglianze formulate con il secondo complesso mezzo del ricorso del Comune, risultando l'edificabilità dell'area espropriata correttamente (per quanto detto) ancorata, dalla Corte territoriale, alle previsioni conformative dello strumento urbanistico (il P.R.G. del 1971-) e risultando tali previsioni, in parte qua, del pari correttamente interpretate, da quel giudice, nel senso che la destinazione (di zona) a parcheggi e infrastrutture non esclude (contrariamente a quanto ex adverso sostenuto) la vocazione edificatoria

 

 

Io propongo da tempo di superare comunque tale incertezza agendo sul valore. Basta stabilire che le aree urbanizzate hanno un valore almeno del 30 per cento maggiore di quelle non urbanizzate. Infatti, se è vero che in tale fasce non è possibile costruire è anche vero che la capacità edificatoria del terreno non diminuisce ed anzi il valore aumenta.

 

Il confronto, quindi, non va fatto in base alla superficie ma in base al valore. In sintesi, diminuisce la superficie, ma aumenta il valore.

 

Sarebbe bene  che i comuni adottino più valori, almeno differenziali in relazione ai seguenti stati urbanistici:

 

a) area edificabile con la mera adozione del PRG;

b) area edificabile con approvazione PRG da parte del Comune;

c) area edificabile con PRG approvato dalla Regione;

d) aree urbanizzate.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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