E' la lettera
c) del comma 1 dello articolo 2 del D.Lgs.n.504/92 che limita
l'assoggettamento dei terreni agricoli allorché siano destinati ad
attività agricola ai sensi dello articolo 2135 cc.
Per cui la cava
non esercita attività agricola, ma estrattiva, così da risultare
esclusa. Il principio è ribadito in alcune circolari, specie per gli
orticelli coltivati per hobby. Per le cave ed i terreni ad uso
industriali ciò è confermato da pareri non formali del Ministero
delle Finanze. |