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ICI 2007

DOMANDA:

19. Ho una famiglia, mamma vedova, tre figli e una figlia. La mamma è agricoltore  e possiede in comproprietà con i figli dei terreni che sono edificabili. La figlia non lavora nell’azienda agricola. I tre figli dal collegamento con SIATEL è risultato che due non percepiscono redditi il terzo per alcune annualità ha percepito redditi da un azienda sportiva. 

La madre mi ha prodotto versamenti dei contributi come coadiuvanti familiari nell’azienda. Avendo acquisito i versamenti dei contributi, li tratto a pieno come agricoltori tassando i terreni come agricoli e non edificabili? Perché non risulta che sono coadiuvanti famigliari da SIATE? In questi casi, dei coadiuvanti, prima di disturbare con avvisi che sarebbero sbagliati, dove si può avere il dato che ci interessa?

RISPOSTA:

L'esenzione in argomento è subordinata al possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. L'articolo 58 del D.Lgs 446/97 dice che sono imprenditori a titolo principale i soggetti iscritti nei ruoli ex SCAU. Il D.Lgs.n.99 del 2004 pone che il reddito agrario debba essere almeno il 50 per cento del reddito complessivo da lavoro.

 

In relazione a quanto sopra, certamente non possono considerarsi esenti i figli e ciò per il fatto che sono coadiuvanti e quindi non titolari della azienda ma solo collaboratori. Neppure la madre sembra non possedere diritto alla esenzione, perché probabilmente non iscritta nei ruoli ex SCAU e per il fatto che il reddito agrario risulta inferiore al minimo richiesto dalla legge.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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