Il
rimborso deve essere fatto nel rispetto della norma sotto riportata.
Il mandato deve essere fatto a ciascuno secondo la propria quota
Rimborso gli eredi. L'articolo 299 del Regio Decreto n. 827 del
1924, tuttora vigente, così dispone per i pagamenti non superiori a
516,45 euro:
Articolo 299
Art.
299.
Ove gli eredi testamentari siano creditori verso lo Stato di somma
non eccedente al lordo gli euro 516,45 (1) basta che producano
l'atto di notorietà e quello di morte.
Se la somma non eccede gli euro 258,22 (1), gli eredi tanto per
testamento quanto ab intestato possono produrre un atto o
certificato di notorietà rilasciato dal sindaco, anziché
l'attestazione giudiziaria o notarile di cui al precedente articolo.
Quando la somma non ecceda gli euro 103,29 (1) la qualità di erede
può essere provata da una semplice dichiarazione del sindaco.
Gli eredi degli impiegati dello Stato deceduti in attività di
servizio, per la riscossione delle rate di stipendio ed altri
assegni possono, in ogni caso, comprovare la loro qualità
ereditaria, mediante una semplice attestazione del capo
dell'ufficio.
(1) I limiti di somma di cui al presente articolo, sono stati
aumentati, mediante elevazione degli originari importi, prima di 60
volte per effetto dell'articolo 1, comma 1, della legge 1° dicembre
1953, n. 936, poi di 240 volte in forza dell’articolo unico, comma
1, del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, e, da ultimo, di 1000 volte
dall'articolo 20, comma 1, del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, che ha
fatto salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano
aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a quella
indicata dallo stesso articolo, comma 3. L’articolo 20 del suddetto
decreto è entrato in vigore il 1° novembre 1995, in virtù
dell’articolo 2, comma 2, del D.L. 28 agosto 1995, n. 359, conv. in
legge 27 ottobre 1995, n. 436. |