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ICI 2007

DOMANDA:

24. L'amministrazione ha deciso che per il 2007 vuole ridurre l'aliquota ici sulle abitazioni principali portandola dal 6,5 per mille al 6 per mille.

Vorrei sapere se ci sono delle condizioni che devono essere rispettate per poter effettuare questa scelta.

Inoltre vorrei sapere se vale ancora la disposizione dell'art. 4, comma 1 Legge n. 437/1996 e, soprattutto se l'ho inteso in modo corretto: visto che il mio gettito 2006 definitivo era stimato in 2.150.000, con la riduzione dell'aliquota 1^ casa prevedo che il gettito 2007 scenderà a 2.130.000,00, non posso deliberare la riduzione dell'aliquota. Corretto?

RISPOSTA:

Tale comma così dispone:

Disposizioni in materia di ICI.

1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliari direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato (1).

Ne consegue che il gettito non può diminuire rispetto a quello del 2006.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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