24. L'amministrazione ha deciso che per il 2007 vuole ridurre
l'aliquota ici sulle abitazioni principali portandola dal 6,5 per
mille al 6 per mille.
Vorrei sapere se ci sono delle condizioni che devono essere
rispettate per poter effettuare questa scelta.
Inoltre vorrei sapere se vale ancora la disposizione dell'art. 4,
comma 1 Legge n. 437/1996 e, soprattutto se l'ho inteso in modo
corretto: visto che il mio gettito 2006 definitivo era stimato in
2.150.000, con la riduzione dell'aliquota 1^ casa prevedo che il
gettito 2007 scenderà a 2.130.000,00, non posso deliberare la
riduzione dell'aliquota. Corretto? |
Tale comma così dispone:
Disposizioni in materia di ICI.
1. Ai
fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni possono
deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore
al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e
dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel
comune, per l'unità immobiliari direttamente adibita ad abitazione
principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un
soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione
che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo
gettito annuale realizzato (1).
Ne
consegue che il gettito non può diminuire rispetto a quello del
2006. |