Con l'articolo 39 del D. L. n. 223 del 2006 convertito dalla legge
248 del 2006 è stato abrogata la disposizione contenuta dallo
articolo 7 del DL 203/05 convertito con modificazioni dalla legge
248/05, con il quale si prevedeva che l'esenzione prevista per gli
enti non commerciali dalla lettera i) dello articolo 7 del D.Lgs.n.504/92
fosse accordare anche quando l'utilizzo dello immobile fosse
commerciale. Tale abrogazione, come del resto avevo previsto nelle
mie pubblicazioni (vedasi Guida ai Tributi Locali per l'anno 2006),
è stata imposta dalla CEE perché contraria al trattato.
La
nuova norma, che pertanto assume carattere retroattivo, conferma che
per l'applicazione della esenzione in argomento non è sufficiente il
rispetto della condizione soggettiva di Ente non commerciale ma è
altresì necessario che l'attività ivi esercita non abbia
esclusivamente natura commerciale.
Ora, nel caso di specie la Cassazione ha riconosciuto che l'attività
ivi descritta abbia natura commerciale, così che l'esenzione non
deve essere applicata. Si riportano due massime significative:
Corte di Cassazione, Sezione V, n. 20776 del 26.10.05 (ICI:
scuola materna Ente non commerciale assoggettabilità)
Intitolazione:
Imposta comunale sugli immobili - Immobili di
proprietà di enti non commerciali - Destinazione a
fini istituzionali - Modalità commerciali - Esenzione
dall'imposta - Esclusione.
Massima:
L'esenzione dall'ICI ex art. 7, comma 1, lett. i) del DLG n.
504 del 1992 spetta a condizione che gli immobili appartenenti ai
soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del DPR n.
917/1986 (enti pubblici o privati diversi dalle società, residenti
nel territorio dello Stato, non aventi per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attività commerciali) siano destinati
allo svolgimento di attività istituzionali dell'ente e che tale
attività
non assuma natura commerciale (Nel caso di specie, la Corte ha
confermato la
sentenza di merito che aveva escluso dalla suddetta
esenzione i locali
destinati a scuola materna dall'ente morale, dato che quest'ultimo
non aveva
fornito la prova che l'attività in discorso fosse in favore di
soggetti non
abbienti o i ricavi eccedenti i costi fossero destinati ad
attività
assistenziali).
*Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e
Tributaria.
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza 8 marzo 2004 n.
4645 (ICI su immobili di ente ecclesiastico destinati a pensionati
con pagamento di rette).
L’esenzione non compete agli immobili posseduti da enti
ecclesiastici, come pure di istruzione e beneficenza, equiparatolo
ai fini tributari ex articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121,
che siano destinati allo svolgimento di attività oggettivamente
commerciali (nella fattispecie, gestione di pensionati con pagamento
di rette). |