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ICI 2007

DOMANDA:

25. La presente per richiedere alla S.V. un parere scritto circa un immobile accatastato in categoria B1 CLASSE U appartenente alla Provincia Italiana Congregazione dei …………., al fine del pagamento dell’ici, si segnala che presso tale immobile vi sono quattro ordini di scuole private (materna - elementare –media e liceo) con rette di frequenza. Si chiede di formulare un parere ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 504/92.

RISPOSTA:

Con l'articolo 39 del D. L. n. 223 del 2006 convertito dalla legge 248 del 2006 è stato abrogata la disposizione contenuta dallo articolo 7 del DL 203/05 convertito con modificazioni dalla legge 248/05, con il quale si prevedeva che l'esenzione prevista  per gli enti non commerciali  dalla lettera i) dello articolo 7 del D.Lgs.n.504/92 fosse accordare anche quando l'utilizzo dello immobile fosse commerciale. Tale abrogazione, come del resto avevo previsto nelle mie pubblicazioni (vedasi Guida ai Tributi Locali per l'anno 2006), è stata imposta dalla CEE perché contraria al trattato.

La nuova norma, che pertanto assume carattere retroattivo, conferma che per l'applicazione della esenzione in argomento non è sufficiente il rispetto della condizione soggettiva di Ente non commerciale ma è altresì necessario che l'attività ivi esercita non abbia esclusivamente natura commerciale.

Ora, nel caso di specie la Cassazione ha riconosciuto che l'attività ivi descritta abbia natura commerciale, così che l'esenzione non deve essere applicata. Si riportano due massime significative:

Corte di Cassazione, Sezione V, n. 20776 del 26.10.05      (ICI: scuola materna Ente non commerciale assoggettabilità)

Intitolazione:

Imposta  comunale    sugli   immobili   -   Immobili  di   proprietà  di enti    non  commerciali  -   Destinazione   a   fini   istituzionali   - Modalità    commerciali   -   Esenzione   dall'imposta   -   Esclusione.

Massima:

L'esenzione dall'ICI  ex  art.  7,  comma  1, lett. i) del DLG n. 504 del 1992 spetta a condizione che gli  immobili appartenenti ai soggetti di cui all'art. 87, comma  1,  lett.  c)  del DPR n. 917/1986 (enti pubblici o privati diversi dalle società,  residenti  nel territorio dello Stato, non aventi per oggetto esclusivo o  principale  l'esercizio di attività commerciali) siano destinati allo svolgimento  di  attività istituzionali  dell'ente e che tale attività

non assuma  natura  commerciale (Nel caso di specie, la Corte ha confermato la

sentenza di  merito  che  aveva  escluso  dalla  suddetta  esenzione  i locali

destinati a  scuola  materna dall'ente morale, dato che quest'ultimo non aveva

fornito la  prova  che l'attività in discorso fosse in favore di soggetti non

abbienti o   i  ricavi  eccedenti  i  costi  fossero  destinati  ad  attività

assistenziali).                                                              

                                                                             

*Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.      

 

Corte di  Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza 8 marzo 2004 n. 4645 (ICI su immobili di ente ecclesiastico  destinati a pensionati con pagamento di rette).

L’esenzione non compete agli immobili posseduti da enti ecclesiastici, come pure di istruzione e beneficenza, equiparatolo ai fini tributari ex articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121, che siano destinati allo svolgimento di attività oggettivamente commerciali (nella fattispecie, gestione di pensionati con pagamento di rette).

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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