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ICI 2007

DOMANDA:

26. Un contribuente che ha ricevuto un avviso di accertamento per omissione ICI riguardo diverse annualità afferenti un fabbricato accatastato al NCEU alla cat. A4, ha presentato (a mezzo di un CAF di sua fiducia) una richiesta di annullamento in autotutela in quanto la moglie, non proprietaria del fabbricato oggetto dell'accertamento "è iscritta negli elenchi dei coltivatori diretti dal 01.01.99 al 31.12.04 e successivamente mantiene i requisiti di ruralità in quanto titolare di partita IVA e iscrizione Camera di Commercio ...".

Il Comune ha chiesto la documentazione a riscontro dei requisiti richiesti per la ruralità dei fabbricati, ed in particolare ha chiesto a quale titolo il coniuge disponesse del fabbricato, oltre alla dimostrazione del volume di affari.

A seguito di tale richiesta il contribuente, sempre a mezzo del CAF, rispondeva trasmettendo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del coniuge proprietario dell'immobile, il quale dichiarava "di aver concesso in comodato gratuito verbale il fabbricato sito in Viarigi ... ad uso attività agricola e tutti i terreni."

Il Comune esaminato tale documento, inviava un'ulteriore nota eccependone la labilità giuridica e soprattutto la non opponibilità a terzi di un "comodato gratuito verbale", anche basandosi su articoli di stampa (cfr Italia Oggi mercoledì 17.01.07, pag. 35, "Atti notori fuori dai processi fiscali")

A questo punto il CAF rispondeva direttamente per conto dell'assistito sostenendo che l'Art. 9 del D.L. 557/93 è superato dall'Art. 2 del DPR 139/98 che, tra l'altro, recita "il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito, o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali". In particolare il CAF sottolineava che la norma come riproposta nel 1998 innovava rispetto a quella del 1993 attribuendo anche a fattispecie diverse dalla proprietà o la locazione la qualità di titolo valido ("... o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno ...").

A questo punto si chiede alla S.V. di voler esaminare gli estremi dell'accaduto e fornire un parere circa la giustezza, o meno, delle posizioni del contribuente (o CAF) e quelle del Comune che resiste alla pretesa di annullamento degli atti di accertamento.

RISPOSTA:

E' vero quanto afferma il CAF che l'attività agricola può essere espletata dallo affittuario o dal comodatario, ma è anche vero che la norma pone l'obbligo della dimostrazione di un titolo idoneo. Ora, tale negozio deve essere registrato, come del resto risulta evidente dalla lettera del comma 7 dello articolo 9 del D.L.557/93 convertito dalla legge 133/94 che così dispone:

 

7. I contratti di cui alla lettera b) del comma 3, già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono registrati entro il 30 aprile 1994. Tale registrazione è esente dall'imposta di registro.

 

Peraltro, poiché per l'esenzione è necessario fornire la prova che il comodatario, che deve essere iscritto nel registro delle imprese come imprenditore agricolo, giusta la recente specificazione formulata dal D.l. 262/06 convertito dalla legge 286/06. utilizzi sia il fondo che l'edificio rurale, non sarebbe sufficiente a tal fine il negozio di comodato verbale, poiché la prova non può che derivare da atto scritto.

In assenza di tale prova, l'esenzione non può essere accordata, come risulta da ampia e consolidata giurisprudenza che affida tale onere del contribuente.

 

Ma anche se fosse superata tale prova (in tale ipotesi si risolverebbe la sola condizione soggettiva), resterebbero da dimostrare le altre condizioni poste dallo articolo sopra richiamato, che qui si allega.

 

In particolare:

 

a) che il fondo su cui insiste il fabbricato ha una superficie di 10 000 mq (3000 per i comuni montani e per le culture specializzate);

b) che il volume di affari IVA è almeno il 50 per cento del reddito complessivo (25 per i comuni montani);

c) che l'immobile non è di lusso.

 

Interessante è al riguardo la massima ricavabile dalla sentenza sotto riportata:

 

Il carattere rurale di fabbricati, costruzioni e loro porzioni e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui le unità servono, va individuato alla stregua dell'art. 39 del t.u.i.r. approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e delle corrispondenti norme di riferimento tra le quali l'art. 9 del d.l. 30 dicembre 1993 n. 557, conv. nella l. 26 febbraio 1994 n. 133. Ne consegue la necessità di una dimostrazione documentale, di carattere tecnico, del collegamento funzionale fra terreni censiti in catasto con l'attribuzione di rendita ed unità di volta in volta considerate, atteso che, in difetto di tale prova documentale, nessun valore probatorio, neanche indiziario, può attribuirsi all'atto di notorietà col quale il contribuente intende dimostrare l'esistenza del collegamento funzionale tra il terreno ed il fabbricato cui esso è asservito ed il rapporto oggettivo fra attività esercitata e consistenza dell'abitazione.

Cassazione civile , sez. trib., 14 maggio 2003, n. 7445

 

 

In conclusione, allo stato degli atti il Comune non deve riconoscere la esenzione richiesta poiché non è stato soddisfatta, come preteso dal nostro ordinamento tributario, l'onere della prova.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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