E'
vero quanto afferma il CAF che l'attività agricola può essere
espletata dallo affittuario o dal comodatario, ma è anche vero che
la norma pone l'obbligo della dimostrazione di un titolo idoneo.
Ora, tale negozio deve essere registrato, come del resto risulta
evidente dalla lettera del comma 7 dello articolo 9 del D.L.557/93
convertito dalla legge 133/94 che così dispone:
7. I
contratti di cui alla lettera b) del comma 3, già in atto alla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono registrati entro il
30 aprile 1994. Tale registrazione è esente dall'imposta di
registro.
Peraltro, poiché per l'esenzione è necessario fornire la prova che
il comodatario, che deve essere iscritto nel registro delle imprese
come imprenditore agricolo, giusta la recente specificazione
formulata dal D.l. 262/06 convertito dalla legge 286/06. utilizzi
sia il fondo che l'edificio rurale, non sarebbe sufficiente a tal
fine il negozio di comodato verbale, poiché la prova non può che
derivare da atto scritto.
In
assenza di tale prova, l'esenzione non può essere accordata, come
risulta da ampia e consolidata giurisprudenza che affida tale onere
del contribuente.
Ma
anche se fosse superata tale prova (in tale ipotesi si risolverebbe
la sola condizione soggettiva), resterebbero da dimostrare le altre
condizioni poste dallo articolo sopra richiamato, che qui si allega.
In
particolare:
a)
che il fondo su cui insiste il fabbricato ha una superficie di 10
000 mq (3000 per i comuni montani e per le culture specializzate);
b)
che il volume di affari IVA è almeno il 50 per cento del reddito
complessivo (25 per i comuni montani);
c)
che l'immobile non è di lusso.
Interessante è al riguardo la massima ricavabile dalla sentenza
sotto riportata:
Il carattere rurale di fabbricati, costruzioni e
loro porzioni e relative pertinenze, appartenenti al possessore o
all'affittuario dei terreni cui le unità servono, va individuato
alla stregua dell'art. 39 del t.u.i.r. approvato con d.P.R. 22
dicembre 1986 n. 917 e delle corrispondenti norme di riferimento tra
le quali l'art. 9 del d.l. 30 dicembre 1993 n. 557, conv. nella l.
26 febbraio 1994 n. 133. Ne consegue la necessità di una
dimostrazione documentale, di carattere tecnico, del collegamento
funzionale fra terreni censiti in catasto con l'attribuzione di
rendita ed unità di volta in volta considerate, atteso che, in
difetto di tale prova documentale, nessun valore probatorio, neanche
indiziario, può attribuirsi all'atto di notorietà col quale il
contribuente intende dimostrare l'esistenza del collegamento
funzionale tra il terreno ed il fabbricato cui esso è asservito ed
il rapporto oggettivo fra attività esercitata e consistenza
dell'abitazione.
Cassazione civile , sez. trib., 14 maggio 2003, n. 7445
In
conclusione, allo stato degli atti il Comune non deve riconoscere la
esenzione richiesta poiché non è stato soddisfatta, come preteso dal
nostro ordinamento tributario, l'onere della prova. |