ICI 2007 |
DOMANDA: |
30. Il Comune ha emesso in data 09/11/2006 avviso di liquidazione
ICI anno 2005, notificato in data 01/12/2006 a una società
agricola cooperativa. In data 25/01/2007 (a soli 5 giorni dalla
scadenza per la presentazione del ricorso in CTP) la società ha
presentato una deduzione difensiva chiedendo all'ufficio il riesame
e l'annullamento del provvedimento emesso, richiamando diverse
disposizioni legislative, sentenze e allegando diversi documenti
tra i quali: statuto, bilancio 2005, estratto libro soci, domande
ammissione soci e copie libretti latte. Si chiede pertanto alla
luce di tale richiesta, quale comportamento dovrà adottare il
funzionario responsabile vista l'imminente scadenza del termine
per ricorrere. |
RISPOSTA: |
L'articolo 21 del D.lgs.n.546/92 dispone, a pena di
inammissibilità, che i ricorsi siano notificati entro 60 giorni
dalla data ella loro notifica. Ora, solo la legge statale può
prevedere sospensioni di tale termini. Al momento sono due le leggi
che in tali ipotesi sospendono i termini:
a) legge 742 del 1969: dal 1° agosto al 15 settembre;
b) D.Lgs.n.218 del 1997 (90 giorni) ma solo nel procedimento di
accertamento con adesione.
La legittimità di tale disposizione di legge, che non ammette
alcuna altra possibilità di sospensione, è stata confermata dalla
Corte Costituzionale con l'ordinanza di cui si riporta la massima:
È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 21 comma 1
d.lg. n. 546 del 1992, nella parte in cui non prevede la possibilità
di rimessione in termini al contribuente che, per causa di forza
maggiore, non abbia impugnato entro 60 giorni l'avviso di
accertamento notificatogli dall'amministrazione finanziaria, non
avendo il giudice rimettente indicato
per quale motivo nel caso di specie la mancata tempestiva
impugnazione fosse da ascrivere a forza maggiore (nella specie, il
giudice rimettente si era limitato ad indicare che al momento della
notificazione dell'avviso, e nel
periodo successivo, il contribuente si trovava detenuto all'estero.
Corte costituzionale, 09 marzo 2004, n. 89
In conclusione, il Comune in via di autotutela non può autorizzare
la proroga del termine per ricorrere e comunque la CTP potrebbe
eccepire anche d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per tardiva
sua produzione. |
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