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ICI 2007

DOMANDA:
30. Il Comune ha emesso in data 09/11/2006 avviso di liquidazione ICI anno  2005,  notificato in data 01/12/2006 a una società agricola cooperativa.  In data 25/01/2007 (a soli 5 giorni dalla scadenza per la presentazione del  ricorso in CTP) la società ha presentato una deduzione difensiva  chiedendo all'ufficio il riesame e l'annullamento del provvedimento emesso,  richiamando  diverse disposizioni legislative, sentenze e allegando diversi documenti  tra i quali: statuto, bilancio 2005, estratto libro soci, domande ammissione  soci e copie libretti latte.  Si chiede pertanto alla luce di tale richiesta, quale comportamento dovrà  adottare il funzionario responsabile vista l'imminente scadenza del  termine  per ricorrere.
RISPOSTA:
L'articolo 21 del D.lgs.n.546/92 dispone, a pena di  inammissibilità, che i ricorsi siano notificati entro 60 giorni dalla data  ella loro notifica. Ora, solo la legge statale può prevedere sospensioni di tale termini. Al momento sono due le leggi che in tali ipotesi sospendono i termini:

a) legge 742 del 1969: dal 1° agosto al 15 settembre;
b) D.Lgs.n.218 del 1997 (90 giorni) ma solo nel procedimento di accertamento con adesione.

La  legittimità di tale disposizione di legge, che non ammette alcuna altra possibilità di sospensione,  è stata confermata dalla Corte  Costituzionale con l'ordinanza di cui si riporta la massima:

È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 21 comma 1 d.lg. n. 546 del 1992, nella parte in cui non prevede la possibilità di rimessione in termini al contribuente che, per causa di forza maggiore, non abbia impugnato entro 60 giorni l'avviso di accertamento notificatogli  dall'amministrazione finanziaria, non avendo il giudice rimettente indicato
per quale motivo nel caso di specie la mancata tempestiva impugnazione fosse da ascrivere a forza maggiore (nella specie, il giudice rimettente si era  limitato ad indicare che al momento della notificazione dell'avviso, e nel
periodo successivo, il contribuente si trovava detenuto all'estero.

Corte costituzionale, 09 marzo 2004, n. 89




In conclusione, il Comune in via di autotutela non può autorizzare la  proroga del termine per ricorrere e comunque la CTP potrebbe eccepire anche d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per tardiva sua produzione.

 

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