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ICI 2007

DOMANDA:

32. Ritornando alla materia di cui all'oggetto ho letto la circolare 114/E del  25.5.1999 temo che quanto segue sia in contraddizione con quanto detto da  Lei,a meno che ci siano ulteriori norme:in ordine, poi, all'eccezione di una eventuale inconciliabilità che  verrebbe, in tal modo, a crearsi con la disposizione, di cui alla lettera  d) dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  conferente al comune il potere regolamentare di considerare parti  integranti  dell'abitazione principale le sue pertinenze, la predetta sezione ha avuto  modo di escluderla così chiarendo: "... resta comunque aperta la  possibilità, per la normativa regolamentare, di introdurre una disciplina  di dettaglio per evitare problemi interpretativi e di applicazione in  numerose situazioni fino ad oggi mai affrontate, con riferimento, ad esempio, alla esatta individuazione dei tipi di immobili pertinenziali ed al loro numero  complessivo da ammettere, unitamente alla cosa principale, ai benefici  riservati dalla legge agli immobili adibiti a stabile abitazione. L'anzidetta previsione normativa (lettera d) dell'articolo 59), pertanto,  non si pone affatto in contraddizione con le disposizioni generali del  codice civile e non appare neppure meramente reiterativa di esse,  consentendo di intervenire nella materia per dettare norme integrative od  anche eventualmente derogatorie rispetto alle medesime disposizioni generali".

RISPOSTA:

Le cose stavano così, nel periodo transitorio. Infatti, il comma 12 dello articolo 30 della legge 488 del 1999, modificato con l'articolo 18, comma 2,  della legge 388 del 2000 così dispone:

12. Fino all'anno di imposta 2000 compreso, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili l'aliquota ridotta di cui all'art. 4, comma 1, del  decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli qualificabili come
pertinenze, ai sensi dell'art. 817 del codice civile .

Ora, poiché l'articolo 817 c.c. non prevede limitazioni numeriche né tipologiche, ogni formulazione regolamentare restrittiva risulterebbe viziata da eccesso di potere.

 

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