ICI 2007 |
DOMANDA: |
32.
Ritornando alla materia di cui all'oggetto ho letto la
circolare 114/E del 25.5.1999 temo che quanto segue sia in
contraddizione con quanto detto da Lei,a meno che ci siano
ulteriori norme:in ordine, poi, all'eccezione di una eventuale
inconciliabilità che verrebbe, in tal modo, a crearsi con la
disposizione, di cui alla lettera d) dell'articolo 59 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, conferente al comune il
potere regolamentare di considerare parti integranti
dell'abitazione principale le sue pertinenze, la predetta sezione
ha avuto modo di escluderla così chiarendo: "... resta comunque
aperta la possibilità, per la normativa regolamentare, di
introdurre una disciplina di dettaglio per evitare problemi
interpretativi e di applicazione in numerose situazioni fino ad
oggi mai affrontate, con riferimento, ad esempio, alla esatta
individuazione dei tipi di immobili pertinenziali ed al loro numero
complessivo da ammettere, unitamente alla cosa principale, ai
benefici riservati dalla legge agli immobili adibiti a stabile
abitazione. L'anzidetta previsione normativa (lettera d)
dell'articolo 59), pertanto, non si pone affatto in contraddizione
con le disposizioni generali del codice civile e non appare neppure
meramente reiterativa di esse, consentendo di intervenire nella
materia per dettare norme integrative od anche eventualmente
derogatorie rispetto alle medesime disposizioni generali". |
RISPOSTA: |
Le cose
stavano così, nel periodo transitorio. Infatti, il comma 12 dello
articolo 30 della legge 488 del 1999, modificato con l'articolo 18,
comma 2, della legge 388 del 2000 così dispone:
12. Fino all'anno di imposta 2000 compreso, ai fini dell'imposta
comunale sugli immobili l'aliquota ridotta di cui all'art. 4, comma
1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si applica
soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con
esclusione di quelli qualificabili come
pertinenze, ai sensi dell'art. 817 del codice civile .
Ora, poiché l'articolo 817 c.c. non prevede limitazioni numeriche né
tipologiche, ogni formulazione regolamentare restrittiva
risulterebbe viziata da eccesso di potere. |
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