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ICI 2007

DOMANDA:

34. un contribuente ICI ha presentato al catasto proposta di classamento per  ristrutturazione dell'immobile di proprietà  in data 11.07.2005  ma ha continuato a pagare sulla base della rendita precedente. Il catasto non ha rettificato la rendita proposta che è diventata esecutiva in data 11.07.2007. E' corretta questa situazione? Io per l'anno 2006 intenderei recuperare la differenza (che è notevole).  Applico anche le sanzioni?

RISPOSTA:
Tale proposta ha valore di rendita presunta. Secondo la Cassazione trova applicazione l'articolo 74 della legge 342 del 2000. La nuova r.c. ha efficacia sin dall'11.7.2005, ma non trovano applicazione le sanzioni. Le riporto una massima:

Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 13069 del giugno 2006: la rendita catastale decisa retro agisce al momento della proposizione della domanda.

Osserva la Corte, sulla base dei principi di carattere generale, peraltro  già presenti nella pronuncia del 26 ottobre 1983 n. 6322 resa dalla prima  sezione, può affermarsi che gli effetti di ogni provvedimento  giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda, se, come accade nel
caso di specie, a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l'emanazione del provvedimento. E allora, se anche la definitività della misura della rendita catastale interviene in pendenza del giudizio teso a stabilire l'ammontare di Ici effettivamente dovuto dal contribuente, tale definitività spiega i suoi effetti sulla sua quantificazione, perché la rendita catastale definitivamente stabilita è il solo e unico dato del quale sia il contribuente che il comune possono e devono tenere conto ai fini della determinazione dell'imposta dovuta.

 

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