ICI 2007 |
DOMANDA: |
34.
un contribuente ICI ha presentato al catasto proposta di
classamento per ristrutturazione dell'immobile di proprietà in
data 11.07.2005 ma ha continuato a pagare sulla base della rendita
precedente. Il catasto non ha rettificato la rendita proposta che è
diventata esecutiva in data 11.07.2007. E' corretta questa
situazione? Io per l'anno 2006 intenderei recuperare la differenza
(che è notevole). Applico anche le sanzioni? |
RISPOSTA: |
Tale proposta ha valore di rendita presunta. Secondo la Cassazione
trova applicazione l'articolo 74 della legge 342 del 2000. La nuova
r.c. ha efficacia sin dall'11.7.2005, ma non trovano applicazione le
sanzioni. Le riporto una massima:
Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 13069 del giugno
2006: la rendita catastale decisa retro agisce al momento della
proposizione della domanda.
Osserva la Corte, sulla base dei principi di carattere generale,
peraltro già presenti nella pronuncia del 26 ottobre 1983 n. 6322
resa dalla prima sezione, può affermarsi che gli effetti di ogni
provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della
domanda, se, come accade nel
caso di specie, a tale momento esistevano già le condizioni
richieste per l'emanazione del provvedimento. E allora, se anche la
definitività della misura della rendita catastale interviene in
pendenza del giudizio teso a stabilire l'ammontare di Ici
effettivamente dovuto dal contribuente, tale definitività spiega i
suoi effetti sulla sua quantificazione, perché la rendita catastale
definitivamente stabilita è il solo e unico dato del quale sia il
contribuente che il comune possono e devono tenere conto ai fini
della determinazione dell'imposta dovuta. |
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