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ICI 2007

DOMANDA:

37. Vorremmo avere la conferma che la scadenza prevista per il versamento ICI nei confronti dei residenti all’estero (iscritti AIRE) sia il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi (anno successivo).

Vorremmo anche conoscere se e’ previsto, sempre per i medesimi soggetti, il versamento nelle due rate ordinarie, cioè a giugno e dicembre dell’anno successivo, e se si in base a quale disposizione.

RISPOSTA:

Il comma 4bis del DL 16/93 convertito dalla legge 75/93, così dispone:"

4- bis . Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre prevista dal medesimo decreto, con applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento. Non si applicano, altresì, le sanzioni nei confronti dei predetti soggetti che effettuano, entro la data del 15 dicembre 1993, il versamento dell'imposta straordinaria immobiliare di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359; in tal caso sono dovuti gli interessi nella misura sopra indicata.

Ora, tale facoltà riguarda tutti i residenti all'estero, siano o meno italiani e siano o meno iscritti all'AIRE. Tuttavia, si fa rilevare che il versamento deve essere fatto anche in unica rata ma entro il 16 dicembre dell'anno di competenza e non l'anno successivo poiché in tale ipotesi troverebbero applicazione le sanzioni normalmente previste.

In sintesi, per facilitare il calcolo degli interessi, tenuto conto che l'acconto è il 50 per cento della imposta dovuta, gli interessi risulteranno pari allo 1,50 per cento.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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