In
sintesi, sembra che la dichiarazione non vi sia più, ma le cose non
stano così. La dichiarazione è sostituita dalla variazione
catastale, conoscibile dal Comune attraverso il collegamento
informatico con l'Agenzia del Territorio o con il Portale istituito
con la circolare n. 7 del 2006, oppure in assenza di tale variazione
dalla dichiarazione vera e propria.
Ne
consegue, che si tratterà di applicare la sanzione per omessa
denuncia, se il soggetto non ha provveduto a dichiarare nel senso
sopra indicato; la sanzione del 30 per cento nel caso abbia versato
un importo inferiore a quello dovuto in base a tale adempimento; la
sanzione di infedele denuncia quando non abbia dichiarato tutti i
cespiti oppure quando per le aree edificabili abbia dichiarato un
valore inferiore a quello venale.
In
sintesi, gli atti si chiameranno avvisi, ma internamente sarà
necessario descrivere i tre procedimenti sopra indicati e ciò sia
per la determinazione della sanzione che per dimostrare il rispetto
del diverso termine di decadenza, tenuto conto del principio
descritto dallo articolo 3 della legge 212 del 2000 per il quale non
possono essere prorogati i termini scaduti. |