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ICI 2007

DOMANDA:

41. Con riferimento alla finanziaria 2007 in merito alla disciplina degli avvisi sanzionatori per i tributi locali, in particolare dell'ICI, Le chiedo:

"Alla luce della nuova finanziaria come si devono distinguere gli avvisi sanzionatori ?

Rimane ancora la distinzione fra liquidazione ed accertamento? Quali sono le motivazioni che provocano la notifica di avvisi di liquidazione e di accertamento?"

RISPOSTA:

In sintesi, sembra che la dichiarazione non vi sia più, ma le cose non stano così. La dichiarazione è sostituita dalla variazione catastale, conoscibile dal Comune attraverso il collegamento informatico con l'Agenzia del Territorio o con il Portale istituito con la circolare n. 7 del 2006, oppure in assenza di tale variazione dalla dichiarazione vera e propria.

Ne consegue, che si tratterà di applicare la sanzione per omessa denuncia, se il soggetto non ha provveduto a dichiarare nel senso sopra indicato; la sanzione del 30 per cento nel caso abbia versato un importo inferiore a quello dovuto in base a tale adempimento; la sanzione di infedele denuncia quando non abbia dichiarato tutti i cespiti oppure quando per le aree edificabili abbia dichiarato un valore inferiore a quello venale.

In sintesi, gli atti si chiameranno avvisi, ma internamente sarà necessario descrivere i tre procedimenti sopra indicati e ciò sia per la determinazione della sanzione che per dimostrare il rispetto del diverso termine di decadenza, tenuto conto del principio descritto dallo articolo 3 della legge 212 del 2000 per il quale non possono essere prorogati i termini scaduti.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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