Con riferimento al caso di cui all'oggetto, si conferma che le
società di ogni tipo non possono beneficiare della esenzione
prevista dalla lettera i dello articolo 7, essendo tali soggetti
inclusi alla lettera a) dello articolo 73 del DPR 917/86, anziché
alla lettera b) del predetto articolo.
A
comprova, si riporta il testo dello articolo citato.
Soggetti passivi (1).
Art.
73.
1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:
a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a
responsabilità limitata, le società cooperative e le società di
mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel
territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attività commerciali |