44.
A
seguito di alcune liquidazioni I.C.I. emesse dall'ufficio ed
impugnate (1° grado, i ricorsi sono stati notificati all'ufficio in
data 08.02.2007 e potrebbero anche essere non ancora depositati
presso la Commissione Trib. Prov.le, dobbiamo verificare)) dal
contribuente, ci siamo accorte di alcune inesattezze negli atti
notificati, che potrebbero portare ad un esito sfavorevole nel
contenzioso instauratosi con il Comune. E' comunque possibile
procedere all'annullamento degli atti summenzionati ed alla
riemissione degli stessi (ovviamente si perde un'annualità
d'imposta)? Lei cosa consiglia? |
Nel caso descritto la giurisprudenza è concorde nel ritenere
ammissibile l'annullamento e la sostituzione dell'atto invalido, a
condizione che la sua sostituzione avvenga nel termine di decadenza.
Unico rischio è che Lei dovrà richiedere alla CTP l'estinzione del
giudizio ai sensi dello articolo 46 del D.lgs.n.546/92 con il
rischio che siano addebitate al Comune le spese di giudizio. Riporto
qui sotto alcune massime.
In tema di accertamento ai fini dell'i.v.a., il
presupposto della "sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi",
previsto dall'art. 57, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 per
l'esercizio del potere di integrare o di modificare in aumento
l'avviso di accertamento già notificato, non è richiesto per l'auto
annullamento di precedente avviso di rettifica e la sostituzione
dello stesso con uno nuovo, contenente lo stesso dispositivo ma una
diversa motivazione, atteso che in tal caso non ricorre esercizio
del predetto potere integrativo o modificativo (caratterizzato
dall'aggiungersi, al precedente provvedimento legittimo, di un
ulteriore provvedimento che ne amplia il contenuto), ma sostituzione
di un precedente provvedimento illegittimo con un nuovo
provvedimento conforme a diritto, nell'ambito del generale potere di
autotutela della p.a.
Cassazione civile, sez. trib., 28 marzo 2002, n. 4534
D'Angiò c. Min. fin.
Giust. civ. Mass. 2002, 542
L'esercizio del potere, di autotutela da parte
dell'amministrazione finanziaria, previsto dall'art. 68 d.P.R. 27
marzo 1992 n. 287 e dalle successive disposizioni, è sottoposto ad
uno specifico limite temporale costituito dalla formazione del
giudicato che si aggiunge a quello generale operante per tutti i
provvedimenti amministrativi e specificato nel termine decadenziale
previsto dalle singole leggi di imposta per l'esercizio del diritto
di accertamento. Pertanto, ove non si sia formato il giudicato e non
sia ancora scaduto il predetto termine di decadenza, l'esercizio del
potere di autotutela non consuma il potere di accertamento, di modo
che l'ufficio può legittimamente emanare il relativo avviso, pur
dopo l'avvenuto auto annullamento dell'avviso di accertamento
originario.
Cassazione civile, sez. trib., 22 febbraio 2002, n. 2531 |