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ICI 2007

DOMANDA:

44.  A seguito di alcune liquidazioni I.C.I. emesse dall'ufficio ed impugnate (1° grado, i ricorsi sono stati notificati all'ufficio in data 08.02.2007 e potrebbero anche essere non ancora depositati presso la Commissione Trib. Prov.le, dobbiamo verificare)) dal contribuente, ci siamo accorte di alcune inesattezze negli atti notificati, che potrebbero portare ad un esito sfavorevole nel contenzioso instauratosi con il Comune.  E' comunque possibile procedere all'annullamento degli atti summenzionati ed alla riemissione degli stessi (ovviamente si perde un'annualità d'imposta)? Lei cosa consiglia?

RISPOSTA:

Nel caso descritto la giurisprudenza è concorde nel ritenere ammissibile l'annullamento e la sostituzione dell'atto invalido, a condizione che la sua sostituzione avvenga nel termine di decadenza. Unico rischio è  che Lei dovrà richiedere alla CTP l'estinzione del giudizio ai sensi dello articolo 46 del D.lgs.n.546/92 con il rischio che siano addebitate al Comune le spese di giudizio. Riporto qui sotto alcune massime.

In tema di accertamento ai fini dell'i.v.a., il presupposto della "sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi", previsto dall'art. 57, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 per l'esercizio del potere di integrare o di modificare in aumento l'avviso di accertamento già notificato, non è richiesto per l'auto annullamento di precedente avviso di rettifica e la sostituzione dello stesso con uno nuovo, contenente lo stesso dispositivo ma una diversa motivazione, atteso che in tal caso non ricorre esercizio del predetto potere integrativo o modificativo (caratterizzato dall'aggiungersi, al precedente provvedimento legittimo, di un ulteriore provvedimento che ne amplia il contenuto), ma sostituzione di un precedente provvedimento illegittimo con un nuovo provvedimento conforme a diritto, nell'ambito del generale potere di autotutela della p.a.

Cassazione civile, sez. trib., 28 marzo 2002, n. 4534

D'Angiò c. Min. fin.

Giust. civ. Mass. 2002, 542

L'esercizio del potere, di autotutela da parte dell'amministrazione finanziaria, previsto dall'art. 68 d.P.R. 27 marzo 1992 n. 287 e dalle successive disposizioni, è sottoposto ad uno specifico limite temporale costituito dalla formazione del giudicato che si aggiunge a quello generale operante per tutti i provvedimenti amministrativi e specificato nel termine decadenziale previsto dalle singole leggi di imposta per l'esercizio del diritto di accertamento. Pertanto, ove non si sia formato il giudicato e non sia ancora scaduto il predetto termine di decadenza, l'esercizio del potere di autotutela non consuma il potere di accertamento, di modo che l'ufficio può legittimamente emanare il relativo avviso, pur dopo l'avvenuto auto annullamento dell'avviso di accertamento originario.

Cassazione civile, sez. trib., 22 febbraio 2002, n. 2531

 

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