48. Il comma 161 della Finanziaria
prevede l’emissione di due tipi di avvisi di accertamento:
-
in
rettifica
-
d’ufficio.
Se
abbiamo capito bene
“ accertamento in rettifica” si intende il caso di denuncie
incomplete (dimenticanza di dichiarare qualche unità immobiliare),
infedeli (dichiarazione di un rendita non conforme a quella del
catasto), o il caso di versamenti tardivi o parziali.
Quali
sono le sanzioni
da applicare in questo caso? Si applica ancora la sanzione del 30%
per omesso versamento?
“Accertamento d’ufficio”
il caso in cui il contribuente non dichiara nulla e non versa nulla.
In
questo caso
quali sono le sanzioni da applicare?
Il
versamento
deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di
accertamento. Si può lo stesso applicare la riduzione ad un quarto
delle sanzioni se interviene d’adesione del contribuente entro il
termine per ricorrere alle commissioni tributarie?
I
Comuni dell’…….avevano introdotto “la comunicazione ICI”, che ora è
stata soppressa. Per i casi in cui c’è l’obbligo di presentazione
della dichiarazione, la stessa va fatta con i modelli ministeriali
ed i termini sono quelli della presentazione della dichiarazione dei
redditi dell’anno in cui sono avvenute le variazioni? |
E' errore diffuso quello di ritenere che non
sussista più l'obbligo di dichiarazione. Infatti, la dichiarazione è
di fatto sostituita dalle variazioni telematiche o è mantenuta nei
casi in cui la variazione non da' luogo ad una variazione
telematica, come nel caso di variazione abitazione principale,
diritto di abitazione coniuge superstite (articolo 540 cc),
agevolazioni per il comodato, variazione del valore delle aree
edificabili. Ora, dopo l'aperura del portale i comuni sono in grado
di stabilire i casi di
a) omessa denuncia, quando non è stata
presentata variazione telematica, in quanto dovuta, oppure omessa
dichiarazione riferita a casi non oggetto di variazione telematica;
b) accertamenti in rettifica, quando la
dichiarazione è incompleta per mancanza di cespiti oppure quando il
valore delle aree è aumentato;
c) liquidazione, quando l'importo versato è
inferiore rispetto al versamento dovuto in base alla dichiarazione
del contribuente.
La fondatezza della tesi da me esposta trova
riscontro nella attuale validità della disciplina delle sanzioni di
omessa e di infedele denuncia (articolo 14 del D.lgs.n.504/92) e
quella del 30 per cento da calcolarsi per i minori versamenti ai
sensi dello articolo 13, comma 2, del D.Lgs.n.471/97. Nel periodo
transitorio, poi, coloro che avevano la tradizionale dichiarazione
debbono distinguere le tre operazioni di rettifica sopra riportate
per dimostrare il rispetto dei termini di decadenza, posto che
l'articolo 3 della legge 212 del 2000 vieta la proroga dei termini
scaduti. Ad esempio per costoro le liquidazioni non possono essere
effettuate prima del 2005,
Nel caso vostro, invece, si tratta di
confrontare, in base al favor rei, quale sia la sanzioni più
favorevole tra quella prevista dalla vecchia norma e quella
descritta per la dichiarazione, da valutarsi caso per caso.
Per grandi linee, sembrano più favorevoli le
sanzioni previste per la comunicazione nel caso di omessa od
infedele denuncia, tenuto conto, che oltre la sanzione formale,
peraltro non sempre dovuta se non nel caso di comunicazione
incompleta, la sanzione è del 30 per cento da calcolarsi sul minor
versamento (contro dal 100 al 200 per cento e dal 50 al 100 per
cento), mentre uguale è la sanzione nel caso di liquidazione (30 per
cento).
A scanso di equivoci, si fa rilevare che nel
confronto si guarda alla legge più favorevole e non alla sanzione,
così che non ha rilevanza che con l'adesione la sanzione si riduca
in misura inferiore rispetto al 30 per cento. |