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ICI 2007

DOMANDA:

48. Il comma 161 della Finanziaria prevede l’emissione di due tipi di avvisi di accertamento:

-         in rettifica

-         d’ufficio.

Se abbiamo capito bene “ accertamento in rettifica” si intende il caso di  denuncie incomplete (dimenticanza di dichiarare qualche unità immobiliare), infedeli (dichiarazione di un rendita non conforme a quella del catasto), o il caso di versamenti tardivi o parziali.

Quali sono le sanzioni da applicare in questo caso? Si applica ancora la sanzione del 30% per omesso versamento?

“Accertamento d’ufficio” il caso in cui il contribuente non dichiara nulla e non versa nulla.

In questo caso quali sono le sanzioni da applicare?

Il versamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento. Si può lo stesso applicare la riduzione ad un quarto delle sanzioni se interviene d’adesione del contribuente entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie?

I Comuni dell’…….avevano introdotto  “la comunicazione ICI”, che ora è stata soppressa. Per i casi in cui c’è l’obbligo di presentazione della dichiarazione, la stessa va fatta con i modelli ministeriali ed i termini sono quelli della presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui sono avvenute le variazioni?

RISPOSTA:

E' errore diffuso quello di ritenere che non sussista più l'obbligo di dichiarazione. Infatti, la dichiarazione è di fatto sostituita dalle variazioni telematiche o è mantenuta nei casi in cui la variazione non da' luogo ad una variazione telematica, come nel caso di variazione abitazione principale, diritto di abitazione coniuge superstite (articolo 540 cc), agevolazioni per il comodato, variazione del valore delle aree edificabili. Ora, dopo l'aperura del portale i comuni sono in grado di stabilire i casi di

a) omessa denuncia, quando non è stata presentata variazione telematica, in quanto dovuta, oppure omessa  dichiarazione riferita a casi non oggetto di variazione telematica;

b) accertamenti in rettifica, quando la dichiarazione è incompleta per mancanza di cespiti oppure quando il valore delle aree è aumentato;

c) liquidazione, quando l'importo versato è inferiore rispetto al versamento dovuto in base alla dichiarazione del contribuente.

La fondatezza della tesi da me esposta trova riscontro nella attuale validità della disciplina delle sanzioni di omessa e di infedele denuncia (articolo 14 del D.lgs.n.504/92) e quella del 30 per cento da calcolarsi per i minori versamenti ai sensi dello articolo 13, comma 2, del D.Lgs.n.471/97. Nel periodo transitorio, poi, coloro che avevano la tradizionale dichiarazione debbono distinguere le tre operazioni di rettifica sopra riportate per dimostrare il rispetto dei termini di decadenza, posto che l'articolo 3 della legge 212 del 2000 vieta la proroga dei termini scaduti. Ad esempio per costoro le liquidazioni non possono essere effettuate prima del 2005,

Nel caso vostro, invece, si tratta di confrontare, in base al favor rei, quale sia la sanzioni più favorevole tra quella prevista dalla vecchia norma e quella descritta per la dichiarazione, da valutarsi caso per caso.

Per grandi linee, sembrano più favorevoli le sanzioni previste per la comunicazione nel caso di omessa od infedele denuncia, tenuto conto, che oltre la sanzione formale, peraltro non sempre dovuta se non nel caso di comunicazione incompleta, la sanzione è del 30 per cento da calcolarsi sul minor versamento (contro dal 100 al 200 per cento e dal 50 al 100 per cento), mentre uguale è la sanzione nel caso di liquidazione (30 per cento).

A scanso di equivoci, si fa rilevare che nel confronto si guarda alla legge più favorevole e non alla sanzione, così che non ha rilevanza che con l'adesione la sanzione si riduca in misura inferiore rispetto al 30 per cento.

 

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