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ICI 2007

DOMANDA:

51. Un contribuente ha ceduto integralmente la volumetria realizzabile su un'area di sua proprietà - con regolare atto di compravendita - costituendo una corrispondente servitù in favore dell'acquirente;

- il comune è sito in zona collinare, in cui i terreni agricoli non sono soggetti ad ICI;  

E' corretto considerare tale area, oramai priva di volumetria (secondo gli indici edilizi vigenti), non più soggetta ad ICI?

RISPOSTA:

Secondo la Cassazione il contratto di cessione di cubatura non ha valore reale ma ha natura obbligatoria.

Ora, fermo restando la permanenza della soggettività passiva, sempre per la Cassazione (sentenza n. 15320 del 2000) l'area è edificabile (per l'indennità di esproprio e quindi anche per l'ICI) anche quando è stato integralmente utilizzato il limite di cubatura. In sintesi, nel caso descritto le aree aumentano e diminuiscono i loro valori, pur rimanendo edificabile quella che ha perso la capacità concreta edificatoria. Non esistono tuttavia  formule di determinazione del valore residuale di queste aree, mentre pare certo che l'area che acquisisce la capacità edificatoria cresce almeno in misura corrispondente al prezzo di acquisto della volumetria.

Il cedente potrebbe sfuggire totalmente al pagamento dell'ICI solo graffando l'area al fabbricato. Di contro, il valore potrebbe essere collocato in una posizione intermedia fra quella dei terreni agricoli e quella della aree concretamente edificabili.

Ai fini dell'applicazione dell'in.v.im. straordinaria sul valore finale degli immobili, il criterio di valutazione automatica fondato sul reddito dominicale risultante in catasto non è applicabile in relazione a terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, ancorché in concreto difettino le possibilità effettive di edificazione per essere già assorbita da edifici esistenti tutta la cubatura disponibile.

Cassazione civile , sez. trib., 29 novembre 2000, n. 15320

Soc. Duchessa c. Uff. registro Rapallo

 

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