Secondo la Cassazione il contratto di cessione di cubatura non ha
valore reale ma ha natura obbligatoria.
Ora, fermo restando la permanenza della soggettività passiva, sempre
per la Cassazione (sentenza n. 15320 del 2000) l'area è edificabile
(per l'indennità di esproprio e quindi anche per l'ICI) anche quando
è stato integralmente utilizzato il limite di cubatura. In sintesi,
nel caso descritto le aree aumentano e diminuiscono i loro valori,
pur rimanendo edificabile quella che ha perso la capacità concreta
edificatoria. Non esistono tuttavia formule di determinazione del
valore residuale di queste aree, mentre pare certo che l'area che
acquisisce la capacità edificatoria cresce almeno in misura
corrispondente al prezzo di acquisto della volumetria.
Il
cedente potrebbe sfuggire totalmente al pagamento dell'ICI solo
graffando l'area al fabbricato. Di contro, il valore potrebbe essere
collocato in una posizione intermedia fra quella dei terreni
agricoli e quella della aree concretamente edificabili.
Ai fini dell'applicazione dell'in.v.im.
straordinaria sul valore finale degli immobili, il criterio di
valutazione automatica fondato sul reddito dominicale risultante in
catasto non è applicabile in relazione a terreni per i quali gli
strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria,
ancorché in concreto difettino le possibilità effettive di
edificazione per essere già assorbita da edifici esistenti tutta la
cubatura disponibile.
Cassazione civile , sez. trib., 29 novembre 2000, n. 15320
Soc. Duchessa c. Uff. registro Rapallo
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