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ICI 2007

DOMANDA:

52. Ho un quesito riguardo un contribuente che è un ex coltivatrice diretta, non più iscritta negli elenchi comunali  e non corrisponde nessun contributo ai fini assicurativi. E' proprietaria con quattro figli di una casa censita in categoria A/7, di un C/3, di un C/2, di un C/7 e un C/6 , e di mq. 9880 di terreni edificabili. Due figli sono coltivatori diretti e abitano con la madre e coltivano i terreni per la loro attività.

L'ufficio nell'anno 2005 ha emesso un avviso di liquidazione relativo all'anno 2001 alla madre (sig. ….) per il pagamento della sua quota sui terreni agricoli e sugli immobili di categoria C/3 e A/7, senza riduzioni.

Il contribuente ha chiesto l'annullamento dell'avviso chiedendo l'applicazione dei requisiti di cui all'art. 9 comma 3 lettera a,del D.L. 30.121993 n 557. E' giusto procedere all'annullamento di questo avviso?

Inoltre preciso che i terreni di cui la sig.ra è proprietaria, con il P.R.G. del 2002 sono variati, da agricoli in edificabili.

Con modifica regolamentare del novembre 2003 è stato inserito che i terreni  di proprietà di ex coltivatori diretti dati in uso gratuito ai figli per l'attività,con sottoscrizione di comodato d'uso, gli stessi devono essere pagati dai figli purché i terreni siano coltivati dagli stessi. La sig.ra ha pagato l'area come edificabile nel 2002 e 2003.

Per il 2003 mi chiede il rimborso della somma pagata sull'area edificabile.

E' corretto rimborsare il 2003 ,oppure far partire l'esenzione per la signora dal 2004, visto che la modifica è della fine dell'anno?

RISPOSTA:

In via preliminare, è necessario distinguere le aree edificabili, rispetto agli edifici rurali.

Infatti, già da subito si evince che la madre non ha diritto alla esenzione per le aree possedute posto che la norma presuppone sia la conduzione diretta che la qualifica di imprenditore agricolo principale fino al 2003 ed ora professionale, nonché l'iscrizione del soggetto nei ruoli previdenziali ex SCAU. Per i figli, invece, vanno ricercato in concreto tale qualifiche. In particolare oltre alla iscrizione nei ruoli ex SCAU il reddito agrario deve risultare pari almeno ai 2/3 (50 per cento dal 2004) del reddito complessivo fiscale da attività lavorativa.

Per gli edifici, invece, anche la quota della madre risulterò esente, sempre siano soddisfatte tutte le condizioni poste dallo articolo 9 del DL n. 557/93 convertito dalla legge 133 del 1994 che si unisce nel testo integrale.

Importante è verificare l'attività agricola esercitata dai figli, oltre il fatto che essi debbono essere iscritti alla Camera di commercio come imprenditori agricoli. Il fondo, salvo che vi siano culture specializzate, risulterebbe insufficiente, perché inferiore al mino di 10.000 mq. Vi è poi da verificare il rapporto fra volume d'affari IVA e reddito complessivo che deve essere almeno il 50 per cento- La casa poi è di lusso?

In conclusione, la madre deve pagare per le aree, mentre per gli edifici godrà anche essa l'esenzione se sussistono tutte le condizioni.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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