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ICI 2007

DOMANDA:

55. La Casa di Riposo ex IPAB è esente?

RISPOSTA:

Con riferimento alla pretesa di esenzione avanzata dalle ex IPAB, sia quella svolgente l’attività di Casa di Riposo che quella della Fondazione che svolge attività scolastica, si precisa quanto segue.

 

Il comma 5 dello articolo 5 del D.Lgs.n.207 del 2001, in merito agli istituti ex IPAB, così dispone:

 

5. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza.

 

Tale disposizione attesta già di per sé che non sussiste diritto di esenzione per  tali Enti, esistendo unicamente la facoltà di esenzione, come del resto il verbo possono sta a significare. Tale  facoltà  è del tutto identica (e forse copiata) a quella prevista per i tributi locali per le ONLUS dallo articolo 21 del D.Lgs.n.460  del 1997 dalle ONLUS.

 

 

Ne consegue che l’esenzione deve trovare applicazione per tali  aziende solo in quanto siano sussistenti in concreto le condizioni soggettiva ed oggettiva previste dallo articolo 7 lettera i) dello articolo 7 del D.Lgs.n.504/92.

 

Al riguardo si fa rilevare che il quadro della norma in esonero è ora descritto dallo Ora, tale disposizione è stata sostituita dal comma 1 dello articolo 39 del decreto legge 223 del 2006, convertito dalla legge 248 del 2006, nel seguente testo:

 

Modifica della disciplina di esenzione dall'ICI

Art. 39.
1. All'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale.».

 

Il che sta a significare che l’Ente non commerciale deve essere non solo Ente non commerciale ma che non abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di una attività commerciale (qualifica soggettiva) e che l’immobile non sia esclusivamente destinato ad attività commerciali.

 

 

Già in partenza si può dubitare della sussistenza della  qualifica soggettiva, posto che si ha motivo di ritenere che prevalentemente le entrate di tali Enti abbiano natura commerciale, da valutarsi ai sensi del DPR 917/86 con la presentazione del rendiconto economico.

 

Anche prescindendo dalla  verifica della esistenza della qualifica soggettiva sopra indicata, appare certo, invece, sulla base della giurisprudenza della Cassazione che le attività realizzate negli edifici in argomento hanno rilevanza commerciale, così da non ritenersi applicabile l’esenzione in esame, posto che l’accesso ai servizi erogati è reso possibile con il pagamento di rette, a nulla rilevando che una parte di esse sia oggetto di contributo regionale o comunale.

 

In conclusione, gli Enti in argomenti, sulla base delle vigenti disposizioni  di legge e regolamentari adottate dal Comune in esame, non possono essere esentate.

 

Si riportano, qui sotto, alcune sentenze della Cassazione a conferma. Un approfondimento del tema in discussione può trovare riferimento in apposito Capitolo della Giuda ai Tributi locali per l’anno 2007, edizione EDK.

 

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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