Con
riferimento alla pretesa di esenzione avanzata dalle ex IPAB, sia
quella svolgente l’attività di Casa di Riposo che quella della
Fondazione che svolge attività scolastica, si precisa quanto segue.
Il
comma 5 dello articolo 5 del D.Lgs.n.207 del 2001, in merito agli
istituti ex IPAB, così dispone:
5. I
comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano possono adottare nei confronti delle istituzioni riordinate
in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche
di diritto privato, la riduzione e l'esenzione dal pagamento dei
tributi di loro pertinenza.
Tale
disposizione attesta già di per sé che non sussiste diritto di
esenzione per tali Enti, esistendo unicamente la facoltà di
esenzione, come del resto il verbo possono sta a significare. Tale
facoltà è del tutto identica (e forse copiata) a quella prevista
per i tributi locali per le ONLUS dallo articolo 21 del D.Lgs.n.460
del 1997 dalle ONLUS.
Ne
consegue che l’esenzione deve trovare applicazione per tali aziende
solo in quanto siano sussistenti in concreto le condizioni
soggettiva ed oggettiva previste dallo articolo 7 lettera i) dello
articolo 7 del D.Lgs.n.504/92.
Al
riguardo si fa rilevare che il quadro della norma in esonero è ora
descritto dallo Ora, tale disposizione è stata sostituita dal comma
1 dello articolo 39 del decreto legge 223 del 2006, convertito dalla
legge 248 del 2006, nel seguente testo:
Modifica della disciplina di esenzione dall'ICI
Art.
39.
1. All'articolo 7 del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, il
comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. L'esenzione disposta dall'articolo
7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, si intende applicabile alle attività indicate nella
medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura
commerciale.».
Il che
sta a significare che l’Ente non commerciale deve essere non solo
Ente non commerciale ma che non abbia per oggetto esclusivo o
principale l’esercizio di una attività commerciale (qualifica
soggettiva) e che l’immobile non sia esclusivamente destinato ad
attività commerciali.
Già in
partenza si può dubitare della sussistenza della qualifica
soggettiva, posto che si ha motivo di ritenere che prevalentemente
le entrate di tali Enti abbiano natura commerciale, da valutarsi ai
sensi del DPR 917/86 con la presentazione del rendiconto economico.
Anche
prescindendo dalla verifica della esistenza della qualifica
soggettiva sopra indicata, appare certo, invece, sulla base della
giurisprudenza della Cassazione che le attività realizzate negli
edifici in argomento hanno rilevanza commerciale, così da non
ritenersi applicabile l’esenzione in esame, posto che l’accesso ai
servizi erogati è reso possibile con il pagamento di rette, a nulla
rilevando che una parte di esse sia oggetto di contributo regionale
o comunale.
In
conclusione, gli Enti in argomenti, sulla base delle vigenti
disposizioni di legge e regolamentari adottate dal Comune in esame,
non possono essere esentate.
Si
riportano, qui sotto, alcune sentenze della Cassazione a conferma.
Un approfondimento del tema in discussione può trovare riferimento
in apposito Capitolo della Giuda ai Tributi locali per l’anno 2007,
edizione EDK.
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