Secondo l'articolo 9 del DL 557/93 convertito dalla legge 133 del
1994, così come modificato dal DPR 139 del 1998, tutti i fabbricati
debbono passare dal catasto terreni a quello dei fabbricati. In
sintesi, tale passaggio è fatto dal Catasto se trattasi di
fabbricato che ha mantenuto i requisiti di ruralità, mentre è fatto
dal possessore quando trattasi di ex rurale e quando trattasi di
fabbricato ancora in possesso di tali requisiti ma che sia stato
oggetto di cessione o di successione. La circolare n. 50 del 2000
che allego spiega che non ha importanza se il fabbricato sia
accatastato o meno all'urbano, per cui sarà esente se vi sono le
condizioni di ruralità oppure assoggettato se non vi sono più. |