No
e ciò per il fatto che l'abitazione principale è luogo di dimora
abituale del soggetto passivo. Caso mai il Comune, almeno secondo
alcuni, ha la facoltà di applicare al coniuge assegnante l'aliquota
prevista per l'abitazione principale ma non la detrazione. In tal
senso sono state emesse alcune sentenze, in contrasto con il
pensiero informale del MF che ritiene non possibile l'applicazione
del comodato al coniuge separato ed agli affini perché non parenti.
Io, invece, sono favorevole da sempre a tale soluzione. In
conclusione, non esiste un obbligo ma caso mai una facoltà del
Comune, sempre che il Comune voglia dissociarsi dalla tesi
restrittiva del MF, peraltro mai divulgata ufficialmente. |