Non è
necessario che vi sia coincidenza fra possessore (soggetto passivo)
e soggetto che svolge l'attività agricola (imprenditore agricolo),
ma che siano soddisfatte tutte le condizioni di legge. Ora, nel caso
descritto sono certamente soddisfatte le condizioni poste alle
lettere a) e b) (ma se iscritti a libro paga per più di 100
giornate lavorative) del comma 3 dello articolo 9 del DL 557/93,
convertito dalla legge 133 del 1994. Per la lettera c), essendo due
i fabbricati la superficie del fondo dovrà essere due volte il
limite ivi indicato (di 10.000 o di 3000 per le culture
specializzate). Tramite l'anagrafe Tributaria potrete constatare se
per l'anno di riferimento il volume di affari IVA agricola dello
affittuario è almeno il 50 per cento del reddito complessivo (quadro
N). Per la lettera d), si dovrebbe controllare che i fabbricati non
siano di categoria A1 o A8 oppure di lusso. Ovviamente il contratto
di affitto dovrà essere registrato. |