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ICI 2007

DOMANDA:

75. La finanziaria del 2007 al comma 173  ha abrogato  il seguente articolo del D.lgs 504/1992:

art.11 commi1, 2, 2-bis e 6  " Liquidazione ed accertamento";

Sempre i commi 161 e 162 della legge finanziaria 2007 introducono il concetto di avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio. Si vuole sapere se in caso di mancato versamento o parziale versamento legati a regolare dichiarazione deve essere applicata la sanzione del  30% prevista dall'art.13 del d.lgs 471/1997, oppure si debbano usare le sanzioni previste per l'accertamento dall'art. 14 del d.lgs 504/92 "Sanzioni ed interessi" ossia:

a) omessa denuncia : sanzione dal 100% al 200% con minimo di L.100.000;

b) infedele denuncia: sanzione dal 50% al 100%.

Le sanzioni indicate ai punti a) e b) sono ridotte a un 1/4 se entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie interviene adesione del contribuente mediante pagamento di quanto dovuto.

RISPOSTA:

La legge finanziaria 07 mentre ha unificato i termini di decadenza per l'emanazione degli atti di recupero, anche se lo Statuto del contribuente limita di fatto la liquidazione ICI al 2005, le sanzioni rimangono cosė come attualmente descritte, come si evince dal fatto che non č stato modificato l'articolo 14 del D.lgs.n.504/92 per quanto concerne le sanzioni. Si deve poi evidenziare che una attenta lettura delle disposizioni di legge porta a ritenere permanente la fattispecie di omessa o di infedele denuncia, tenuto conto che la variazione catastale la sostituisce per ogni effetto. Ne consegue la permanenza delle sanzioni:

a) di omessa denuncia (dal 100 al 200 per cento);

b) di infedele denuncia (dal 50 al 100 per cento);

c) di insufficiente od omesso versamento con la sanzione del 30 per cento, sempre che la stessa risulti applicabile, tenuto conto di quanto previsto dallo articolo 74 della legge 342 del 2000.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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