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ICI 2007

DOMANDA:
76. Un signore chiede nel 1990 la ristrutturazione di un edificio rurale (non censito all'urbano).

Nel 1991 il signore è deceduto e nel 1992 viene richiesta la voltura della concessione edilizia a nome di uno degli eredi, anche se non è chiaro cosa sia successo dopo. Nell'atto di successione viene indicato che, per l'immobile che qui ci
interessa, "trattasi di fabbricato ad uso residenziale e rurale abbisognoso di ristrutturazione".

Nel 1996 i due figli e la vedova presentavano nuova domanda di ristrutturazione per il fabbricato rurale di cui sopra e questo comune concedeva l'autorizzazione alla ristrutturazione, con fine lavori (pare) nel 2001, dalla quale hanno origine:

Þ      N. 1 A/2 - Cl. 2

Þ      N. 1 C/6 - Cl. 1

Þ      N. 1 A/3 - Cl. 1.

Posto che l'originario fabbricato rurale era adibito ad abitazione dei due coniugi (ovviamente non la parte della stalla, fienile, porcilaie, ecc) e che lo stesso è stato ristrutturato dando origine ai fabbricati di cui sopra.

Dopo la ristrutturazione posso considerare il fabbricato A/2 (adibito ad abitazione principale dalla vedova) di cui sopra ancora gravato da diritto di abitazione, seppure modificato nel tempo?

La vedova ha dichiarato (denuncia ICI) che i fabbricati A/2 e C/6 sono gravati da diritto di abitazione, mentre il fabbricato A/3, anch'esso derivante dal fabbricato ex rurale, è stato dichiarato 1/3 ciascuno dagli eredi (vedova e 2 figli). Anche su tale fabbricato avrebbe dovuto essere gravato dal diritto di abitazione?
RISPOSTA:
L'articolo 540 cc così dispone al riguardo:

Art. 540         Articolo successivo

(1) Riserva a favore del coniuge.


[I]. A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli.
[II]. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione [ 1022] sulla casa adibita a residenza familiare [ 144] e di uso [ 1021] sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile [ 556] e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli [ 584].


Ora, il fatto che la casa in origine fosse da considerarsi rurale non incide sulla acquisizione del diritto da parte della vedova e neppure il fatto che il medesimo sia stato oggetto di ristrutturazione. Ora, se ho capito bene il
problema, la vedova avrebbe potuto vantare il diritto di abitazione su tutte le due unità abitative, stante che in origine, mi è parso di capire, unico era l'abitazione. Essa avrebbe caso mai dovuto espressamente rinunciare al
diritto sulla seconda unità abitativa, come del resto previsto dallo articolo 1350 cc. In conclusione, se come sembra la vedova non ha espressamente rinunciato al diritto di abitazione sulla seconda abitazione, Lei dovrebbe considerarsi
soggetto passivo su tutte le unità immobiliari, con diritto alle agevolazioni solo su quella direttamente utilizzata, pertinenza compresa. Sarà dura far capire a tali soggetti quanto sopra, ma le cose stanno così. almeno in base alla giurisprudenza che si è formata al riguardo, non per l'ICI, ma in tema di tale diritto.

 

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