ICI 2007 |
DOMANDA: |
76. Un signore chiede nel 1990 la ristrutturazione di un edificio
rurale (non censito all'urbano).
Nel 1991 il signore è deceduto e nel 1992 viene richiesta la voltura
della concessione edilizia a nome di uno degli eredi, anche se non è
chiaro cosa sia successo dopo. Nell'atto di successione viene
indicato che, per l'immobile che qui ci
interessa, "trattasi di fabbricato ad uso residenziale e rurale
abbisognoso di ristrutturazione".
Nel 1996 i due figli e la vedova presentavano nuova domanda di
ristrutturazione per il fabbricato rurale di cui sopra e questo
comune concedeva l'autorizzazione alla ristrutturazione, con fine
lavori (pare) nel 2001, dalla quale hanno origine:
Þ N. 1 A/2 - Cl. 2
Þ N. 1 C/6 - Cl. 1
Þ N. 1 A/3 - Cl. 1.
Posto che l'originario fabbricato rurale era adibito ad abitazione
dei due coniugi (ovviamente non la parte della stalla, fienile,
porcilaie, ecc) e che lo stesso è stato ristrutturato dando origine
ai fabbricati di cui sopra.
Dopo la ristrutturazione posso considerare il fabbricato A/2
(adibito ad abitazione principale dalla vedova) di cui sopra ancora
gravato da diritto di abitazione, seppure modificato nel tempo?
La vedova ha dichiarato (denuncia ICI) che i fabbricati A/2 e C/6
sono gravati da diritto di abitazione, mentre il fabbricato A/3,
anch'esso derivante dal fabbricato ex rurale, è stato dichiarato 1/3
ciascuno dagli eredi (vedova e 2 figli). Anche su tale fabbricato
avrebbe dovuto essere gravato dal diritto di abitazione? |
RISPOSTA: |
L'articolo 540 cc così dispone al riguardo:
Art. 540 Articolo successivo
(1) Riserva a favore del coniuge.
[I]. A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio
dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il
caso di concorso con i figli.
[II]. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono
riservati i diritti di abitazione [ 1022] sulla casa adibita a
residenza familiare [ 144] e di uso [ 1021] sui mobili che la
corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti
gravano sulla porzione disponibile [ 556] e, qualora questa non sia
sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed
eventualmente sulla quota riservata ai figli [ 584].
Ora, il fatto che la casa in origine fosse da considerarsi rurale
non incide sulla acquisizione del diritto da parte della vedova e
neppure il fatto che il medesimo sia stato oggetto di
ristrutturazione. Ora, se ho capito bene il
problema, la vedova avrebbe potuto vantare il diritto di abitazione
su tutte le due unità abitative, stante che in origine, mi è parso
di capire, unico era l'abitazione. Essa avrebbe caso mai dovuto
espressamente rinunciare al
diritto sulla seconda unità abitativa, come del resto previsto dallo
articolo 1350 cc. In conclusione, se come sembra la vedova non ha
espressamente rinunciato al diritto di abitazione sulla seconda
abitazione, Lei dovrebbe considerarsi
soggetto passivo su tutte le unità immobiliari, con diritto alle
agevolazioni solo su quella direttamente utilizzata, pertinenza
compresa. Sarà dura far capire a tali soggetti quanto sopra, ma le
cose stanno così. almeno in base alla giurisprudenza che si è
formata al riguardo, non per l'ICI, ma in tema di tale diritto. |
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