Come è
noto l'incentivo in argomento, così come ipotizzato dalla legge
662/96, è parte di un fondo più vasto destinato al potenziamento
dello Ufficio Tributi. Ora, anche l'onere derivante dal pagamento
dei contributi previdenziali
posti a carico sia del datore di lavoro che del lavoratore deve
essere imputato a tale fondo.
In conclusione, non esistono preclusioni normative per ridurre o
meno l'incentivo pattuito dei contributi previdenziali, ma in ogni
caso tali oneri debbono far carico sul fondo stanziato per tali
finalità. L'accordo dovrà quindi dare risposta puntuale alle
modalità di calcolo dello incentivo, ma tener conto della necessaria
imputazione degli oneri al fondo
in esame. In sintesi, concordato che x è la percentuale spettante
quale incentivo netto (ma al lordo IRPEF) ai lavoratori, si dovranno
calcolare i contributi previdenziali Y, così che x + y siano
impegnati sul capitolo che finanzia il
fondo.
In definitiva, la legge non risolve il problema, la cui soluzione è
lasciata alla libertà contrattuale delle parti. |