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ICI 2007

DOMANDA:

102. Un coltivatore diretto nonchè socio di una società agricola s.s. è proprietario al 50% con la moglie di un'abitazione accatastata al catasto urbano con categoria A3 + n. 2 C7 e di un terreno di pertinenza dell'abitazione di complessivi mq 1907 non coltivabili in quanto si trova in luogo con elevata pendenza.

La società semplice di cui sopra ha sede in altro Comune  ed il coltivatore diretto in questione coltiva terreni (non di sua proprietà ma in affitto) solamente in altri Comuni.

Il medesimo ha richiesto l'esenzione ai fini I.C.I. in qualità di coltivatore diretto, i dubbi sono:

·       ne ha diritto anche se il fabbricato in questione non è accatastato come rurale ma come civile?

·       ne ha diritto anche se il coltivatore diretto non coltiva alcun terreno nel Comune ove richiede l'esenzione?

·       in questo caso, la moglie, deve pagare correttamente la sua quota del 50% in quanto lavoratrice dipendente di altro Ente e non coltivatrice diretta oppure ha diritto all'esenzione?

·       Nel caso in cui venga concessa l'esenzione al coltivatore diretto il Comune dovrà convocare la Commissione agricoltura ogni anno per riconfermare tale diritto?

RISPOSTA:

Nel caso descritto né il marito né la moglie sono da considerarsi esente. Infatti, il fabbricato non può considerarsi rurale perché non sono soddisfatte alcune condizioni richieste dallo articolo 9 del D.L 557/93 convertito dalla legge 133 del 1994 ed in particolare:

a) il fabbricato non è posto su un fondo coltivato;

b) il fondo non ha una estensione minima richiesta.

In sintesi, non basta per l'applicabilità della esenzione la sussistenza della qualifica soggettiva (peraltro di imprenditore agricolo iscritto nel registro imprese tenuto presso la Camera di Commercio), ma anche il soddisfacimento delle condizioni oggettive previste dalla citata norma, le quali risultano non soddisfatte (ne basterebbe una sola).

Infine, si precisa che è invece ininfluente il fatto che il fabbricato sia o meno accatastato allo urbano.

 

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