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ICI 2007

DOMANDA:
107. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 59, comma 1, lettera e) del D. Lgs. N. 446/97 questo comune ha stabilito di considerare come abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta (padre-figlio) o collaterale fino al secondo grado (fratello, sorella) a condizione che venga utilizzata dagli stessi come abitazione principale.

A Suo parere, in analogia a quanto previsto ai fini I.R.P.E.F., è possibile estendere tale agevolazione anche ad altre tipologie di familiari quali il coniuge ovvero i familiari con grado di affinità? 

RISPOSTA:
Io ritengo di si, ma a condizione che ciò sia previsto dal regolamento. Anche il MF con recente nota l'ha ammesso per ora solo per il coniuge separato. Esistono anche sentenze favorevoli.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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