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ICI 2007

DOMANDA:

111. A partire dall'anno 2001 i minori introiti conseguiti dai Comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguiti dai contribuenti, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a tre milioni (di vecchie lire) e allo 0,5% della spesa corrente per ciascun anno.

La ditta X, aveva provveduto nel 1997 ad una prima autodeterminazione della rendita catastale dei propri immobili, su cui l'ICI veniva corrisposta in base al valore contabile. Sul ridimensionamento del valore imponibile, e quindi minor gettito ICI, il Comune ha a suo tempo richiesta, ed ottenuta, la compensazione da parte dello Stato. La stessa ditta X con un altra variazione del 2002, divenuta definitiva nel 203, ha ulteriormente ridotto la rendita catastale, variazione che ha comportato un altra riduzione di circa €. 350.000 per l'anno 2003, importo ben superiore ai 3 milioni (di lire), ma anche allo 0,5% della spesa corrente prevista per l'anno 2003. Si chiede se questo Ente poteva richiedere anche in questo caso il corrispondente aumento dei trasferimenti statali pur non trattandosi di "attribuzione" ma bensì di "variazione" di rendita di fabbricati di cat. D. ? Ed è corretto percepire da parte del Comune i trasferimenti erariali ogni anno? "

RISPOSTA:

L’articolo 64 della legge finanziaria 2001 così dispone:

Articolo 64

(Determinazione delle rendite catastali e trasferimenti erariali ai comuni)

1. A decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno.

 

Ora, stando a quanto letteralmente descritto il contributo compete, sempre che tale variazione sia stata effettuata dal contribuente mediante procedimento DOCFA. Infatti, la rendita attribuita con tale procedimento, per costante e consolidata giurisprudenza ha valore di rendita presunta, ossia ha proprio valore di autodeterminazione provvisoria, così come previsto dal comma citato. La ragione sta nel fatto che nel 1994 lo Stato ha ridotto i trasferimenti dei comuni in ragione del gettito 1993 per tali fabbricati. Ora, se teoricamente nel 1993 il fabbricato ha determinato il pagamento di 100, poi si è ridotto a 90 per r.c. attribuita mediante DOCFA e ora si è ridotto ad 80 non vedo perché il contributo non competa anche per tale riduzione. L'unico rammarico è che per il contributo non richiesto nelle annualità precedenti questo va perso, così come previsto dal comma 712 della LF 07. Per il 2006 si potrà rimediare ripresentando domanda di contributo entro il 30 giugno, ricalcolando la perdita in base alla differenza fra l'ultimo valore contabile e l'ultima r.c. capitalizzata, moltiplicata per l'aliquota 2006.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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