La
pretesa di tale soggetto è assurda. Egli non può vantare diritto
alla esenzione e ciò per il fatto che non soddisfa le condizioni al
riguardo poste dalla lettera b) seconda parte dello articolo 2 del
D.Lgs.n.504/92, quali:
a)
l'essere imprenditore agricolo, iscritto nel registro delle imprese
tenuto presso la Camera di Commercio;
c)
l'iscrizione nei ruoli previdenziali ex SCAU. Probabilmente vi sono
altre condizioni mancanti, quando ne basta una sola. |