Per principio
consolidato del nostro ordinamento le esclusioni, le esenzioni e le
agevolazioni in genere, relative alle entrate pubbliche, risultano
applicabili solo in base a specifica disposizione di legge.
Orai, mentre
per la tassa rifiuti la detassazione degli spazi ove si producono
rifiuti speciali pericolosi è prevista dal comma 3 dello articolo
62 del D.Lgs.n. 507/93, l'articolo 49 del D.Lgs.n.22 del 1997 non
prevede alcuna esclusione al riguardo.
Tale
disciplina, se in un primo momento potrebbe apparire iniqua, è
confortata dai differenti coefficienti previsti dalle tabelle
allegate al DPR 158/99. Dalla relativa lettura appare evidente che
tali coefficienti, specie per la parte variabile, tengono conto dei
soli rifiuti speciali assimilabili agli urbani normalmente
conferibili dalla specifica categoria di utenza al servizio
pubblico. Basta confrontare i coefficienti stabiliti per le
attività commerciali, specie di somministrazione, con quelli
previsti per le attività industriali per rendersi conto di ciò.
Ne consegue che
il mantenimento anche per la TIA della detassazione prevista
espressamente per la TARSU dal comma citato non solo risulterebbe
illegittima, perché non prevista dalla legge, ma risulterebbe
iniqua, riducendo ulteriormente il prelievo già modesto posto a
carico delle Industrie, a scapito delle altre attività commerciali
ed artigianali.
Non può
risultare influente per la valutazione del problema posto che
alcuni Comuni abbiano riproposto nel regolamento TIA la stessa
detassazione prevista per la tassa rifiuti, ricordando peraltro che
anche per il predetto tributo, come recentemente affermato dalla
Corte di Cassazione, la detassazione non può più essere accordata
sulle sale di lavorazione industriale, salvo che i residui delle
lavorazioni non risultino prevalentemente pericolosi. Valutata
anche sotto tale aspetto la questione, non pare proprio che di per
sé il passaggio dalla tassa rifiuti alla tariffa di igiene
ambientale possa procurare alle utenze industriali un inasprimento
generalizzato del corrispettivo.. |