2.
Un contribuente
è stato oggetto di un provvedimento di accertamento TARSU in quanto
dalla superficie dei metrici (80%), fornita dall'Agenzia del
territorio, relativa al sottotetto e quella dichiarata si rileva una
differenza in negativo sulla quale è stato richiesto il versamento
del tributo, sanzioni e interessi.
Il soggetto
trasmette un'istanza con la quale comunica che lo stesso è già stato
oggetto di accertamento per il medesimo fabbricato facendo presente
che il provvedimento a suo tempo notificato è stato rettificato in
quanto la maggiore superficie accertata era riferita ad un
sottotetto avente un'altezza diversa che andava da un minimo di m.
0,80 a un max. 1,80. La superficie effettiva da assoggettare, sulla
base del regolamento comunale ( solai con altezza sup. a 1,50 m.)
doveva essere 28.mq. L'istanza è stata accolta e quindi il
provvedimento è stato rettificato.
Il
provvedimento riemesso, in pratica, ripropone la stessa situazione ,
solo che la superficie accertata è stata quella fornita dall'Agenzia
del Territorio, In quasto caso il Comune può, comunque, intervenire
a rettificare la superficie considerando che la stessa risulterebbe
inferiore all'80% a quella stabilita dal comma 340 ?
I criteri di
determinazione della superficie da parte dell'Agenzia del Territorio
sono quelli stabiliti dal D.LGs. 507/93? |
Con il comma
340 dello articolo unico della legge 311 del 2004, per i fabbricati
diversi dalla categoria D, è stata introdotta una presunzione legale
per la quale a decorrere dal 2005 la superficie minima da iscrivere
a ruolo non può essere inferiore allo 80 per cento di quella
catastale. In sintesi, la norma vuole dare la seguente indicazione
al Comune: prendi l'80 per cento della superficie catastale,
confrontala con quella effettiva e con una semplice comunicazione il
Comune è autorizzato a procedere al recupero, a mio avviso mediante
un semplice avviso di liquidazione oppure mediante indicazione nella
cartella del motivo giuridico del recupero. La ragione del
riferimento allo 80 per cento della superficie catastale sta nel
fatto che la TARSU fa riferimento alla superficie calpestabile,
mentre quella catastale è misurata dallo esterno dei muri. Tale
modalità di recupero automatico a mio avviso, mentre legittima il
recupero della maggior tassa dovuta e degli interessi moratori, non
legittima l'applicazione delle sanzioni, salvo quando il Comune
abbia accertato che la superficie effettiva sia maggiore di quella
in precedenza iscritta a ruolo. Al esempio se iscritto a ruolo ho mq
100 e l'80 per cento della superficie catastale è 120 mq, mentre la
superficie effettiva è 110, la sanzione trova applicazione sui minor
10 mq, ma dopo un sopralluogo che certifichi ciò. Non può valere la
presunzione per la sanzione.
Pare ovvia la
illegittimità delle disposizioni regolamentari che escludono alcuni
locali e ciò per il fatto che la giurisprudenza ritiene che ogni
agevolazione, esclusione,. esenzione possa essere stabilita solo in
base alla legge. Ora, quale è la legge che prevede tale esclusione?
L'articolo 62 del D.lgs.n.507/93 non rende escludibile nulla, tanto
è vero che la Cassazione con alcune pronunce aveva di fatto rilevato
la illegittimità delle circolari ministeriali, quale la n. 95/E del
1994 che esclude i locdali non utilizzati. Del resto, anche un
locale di piccola altezza può essere utilizzabile o produrre rifiuti
(nani, magazzini, ecc).
Riveda dunque
tali atti sulla base di tali principi, consigliando di modificare in
tal senso il regolamento del Comune, anche se ciò non è necessario,
come del resto affermato dalla Cassazione, poiché le disposizioni
amministrative illegittime non possono trovare applicazione anche
quando sono favorevoli al contribuente e ciò per il carattere
indisponibile della pretesa tributaria. |