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TARSU-TIA 2007

DOMANDA:

2. Un contribuente è stato oggetto di un provvedimento di accertamento TARSU in quanto dalla superficie dei metrici (80%), fornita dall'Agenzia del territorio, relativa al sottotetto e quella dichiarata si rileva una differenza in negativo sulla quale è stato richiesto il versamento del tributo, sanzioni e interessi.

Il soggetto trasmette un'istanza con la quale comunica che lo stesso è già stato oggetto di accertamento per il medesimo fabbricato facendo presente che il provvedimento a suo tempo notificato è stato rettificato in quanto la maggiore superficie  accertata era riferita ad un sottotetto avente un'altezza diversa che andava da un  minimo di m. 0,80 a un max. 1,80. La superficie effettiva da assoggettare, sulla base del regolamento comunale ( solai con altezza sup. a 1,50 m.) doveva essere 28.mq. L'istanza è stata accolta e quindi il provvedimento è stato rettificato.

Il provvedimento riemesso, in pratica, ripropone la stessa situazione , solo che la superficie accertata è stata quella fornita dall'Agenzia del Territorio,  In quasto caso il Comune può, comunque, intervenire a rettificare la superficie considerando che la stessa risulterebbe inferiore all'80% a quella stabilita dal comma 340 ?

I criteri di determinazione della superficie da parte dell'Agenzia del Territorio sono quelli stabiliti dal D.LGs. 507/93?

RISPOSTA:

Con il comma 340 dello articolo unico della legge 311 del 2004, per i fabbricati diversi dalla categoria D, è stata introdotta una presunzione legale per la quale a decorrere dal 2005 la superficie minima da iscrivere a ruolo non può essere inferiore allo 80 per cento di quella catastale. In sintesi, la norma vuole dare la seguente indicazione al Comune: prendi l'80 per cento della superficie catastale, confrontala con quella effettiva e con una semplice comunicazione il Comune è autorizzato a procedere al recupero, a mio avviso mediante un semplice avviso di liquidazione oppure mediante indicazione nella cartella del motivo giuridico del recupero. La ragione del riferimento allo 80 per cento della superficie catastale sta nel fatto che la TARSU fa riferimento alla superficie calpestabile, mentre quella catastale è misurata dallo esterno dei muri. Tale modalità di recupero automatico a mio avviso, mentre legittima il recupero della maggior tassa dovuta e degli interessi moratori, non legittima l'applicazione delle sanzioni, salvo quando il Comune abbia accertato che la superficie effettiva sia maggiore di quella in precedenza iscritta a ruolo. Al esempio se iscritto a ruolo ho mq 100 e  l'80 per cento della superficie catastale è 120 mq, mentre la superficie effettiva è 110, la sanzione trova applicazione sui minor 10 mq, ma dopo un sopralluogo che certifichi ciò. Non può valere la presunzione per la sanzione.

Pare ovvia la illegittimità delle disposizioni regolamentari che escludono alcuni locali e ciò per il fatto che la giurisprudenza ritiene che ogni agevolazione, esclusione,. esenzione possa essere stabilita solo in base alla legge. Ora, quale è la legge che prevede tale esclusione? L'articolo 62 del D.lgs.n.507/93 non rende escludibile nulla, tanto è vero che la Cassazione con alcune pronunce aveva di fatto rilevato la illegittimità delle circolari ministeriali, quale la n. 95/E del 1994 che esclude i locdali non utilizzati. Del resto, anche un locale di piccola altezza può essere utilizzabile o produrre rifiuti (nani, magazzini, ecc).

Riveda dunque tali atti sulla base di tali principi, consigliando di modificare in tal senso il regolamento del Comune, anche se ciò non è necessario, come del resto affermato dalla Cassazione, poiché le disposizioni amministrative illegittime non possono trovare applicazione anche quando sono favorevoli al contribuente e ciò per il carattere indisponibile della pretesa tributaria.

 

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