3. Il
tro regolamento
TIA prevede che per gli
appartamenti affittati ammobiliati, la tariffa è dovuta dal
proprietario per l'intero anno...
Un proprietario
sostiene che non era a conoscenza del mutamento regolmentare e
pertanto, non ritiene di dover pagare una tariffa per l'anno 2005,
accertata adesso, visto che l'inquilino è gia partito.
Il dubbio
riguarda la pubblicazione in GU del regolamento, non fatta a suo
tempo poiché la TIA non era considerata di natura tributaria, e il
regolamento è stato solamente affisso all'albo comunale (agosto
2005). E' sufficiente? |
Tale
disposizione regolamentare, che in modo diverso, io avevo suggerito,
si pone in contrasto, almeno così come formulata, con l'articolo 49
del D.Lggs. n.22 del 1997, nonché con l'articolo 52 del D.Lgs. n.
446/97 che affida alla legge statale l'individuazione del
presupposto. Il soggetto obbligato è individuato non nel
proprietario ma nel detentore dei locali e delle aree. Io, in
sintensi, ho fatto una forzatura che credo più elegante introducendo
il seguente comma:
4. Per le locazioni di breve durata o di locali ammobiliati, da
definirsi utenze non domestiche ai sensi del presente regolamento,
obbligato al pagamento della presente tariffa è il proprietario
oppure il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili,
in quanto esistente, con diritto di rivalsa nei confronti dei
singoli detentori.
Ritengo dunque illegittimo il regolamento, mentre è ininfluente che
il medesimo è stato solo tardivamente pubblicato. |