L'articolo 21 del D.Lgs.n.460/97 da' ‘facoltà (e non
l'obbligo) ai Comuni di concedere esenzioni o agevolazioni alle
ONLUS. Infatti, tale articolo così dispone:
Esenzioni in
materia di tributi locali.
1. I comuni, le province, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS
la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro
pertinenza e dai connessi adempimenti (1).
(1) Vedi l'articolo 1 comma 298 della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
L'articolo 67
del D.Lgs.n. 507/93 ribadisce per la TARSU tale facoltà del Comune,
ma subordina la relativa concessione ad individuare risorse diverse
dal gettito tarsu. In sintesi, codesto Comune potrebbe concedere
alla ONLUS l'esenzione o la riduzione dal pagamento, dopo
recepimento nel regolamento TARSU, purché il minor introito dia
luogo alla assunzione di un impegno di spesa (ovviamente in
uscita) e alla successiva emanazione di corrispondente reversale in
entrata sul capitolo della tassa e ciò al fine di non porre a carico
degli altri contribuenti il minor pagamento effettuato a tale titolo
dalla ONLUS. |