12.
l'art.61 del d.lgs 507/93, stabilisce, in linea generale, che il
gettito complessivo della tassa smaltimento rifiuti non puo'
superare il costo di esercizio del servizio. vorrei sapere quali
sono le deduzioni da computare in diminuzione e le percentuali
minime e massime per ogni singola deduzione. se esistono in
proposito circolari esplicative. |
L’articolo 61 del decreto sopra indicato prevede che il gettito
complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio di
smaltimento dei rifiuti interni. Ora, tale formulazione evidenziava
che i costi da considerare, riferendosi solo i rifiuti interni, non
potevano comprendere i costi dello spezzamento stradale. Ora, a
seguito della protesta dei comuni che avrebbero dovuto finanziare
con risorse diverse tale costo di spezzamento, mediamente
quantificabile nella misura del 20-30 per cento, ha posto rimedio il
legislatore con l’aggiunta a tale articolo 61 del comma 3bis che
limita tale deduzione dal 5 al 15 per cento del costo complessivo
del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, ovviamente
mediante specifica scelta regolamentare del Comune stesso.
Ora, poiché i Comuni hanno ritenuto che tale onere fosse comunque
gravoso da finanziari, il comma 7 dello articolo 1 del DL 392/2000,
convertito dalla legge 26 del 2001 ha dato la facoltà al Comune di
deliberare in via definitiva la totale copertura dei costi del
servizio, senza alcuna deduzione, come consentito in precedenza per
l’esercizio antecedente con le norme ivi richiamate:
7. Sino all'anno precedente all'applicazione della tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 49
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive
modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'art. 31, commi 7 e 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
In conclusione, se il Consiglio comunale si avvale di tale facoltà
alcuna riduzione è da operarsi e tutto il costo, al 100 per cento,
può essere finanziato con il gettito della tassa.
La norma è talmente chiara da non rendersi necessarie istruzioni
ministeriali.
Infine, si precisa che nel gettito non debbono essere computate le
addizionali, le quali sono quindi da introitarsi in capitoli diversi
da quello della tassa, come del resto previsto dal citato articolo
61. |