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TARSU-TIA 2007

DOMANDA:

12. l'art.61 del d.lgs 507/93, stabilisce, in linea generale, che il gettito complessivo della tassa smaltimento rifiuti non puo' superare il costo di esercizio del servizio. vorrei sapere quali sono le deduzioni da computare in diminuzione e le percentuali minime e massime per ogni singola deduzione. se esistono in proposito circolari esplicative.

RISPOSTA:

L’articolo 61 del decreto sopra indicato prevede che il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio di smaltimento dei rifiuti interni. Ora, tale formulazione evidenziava che i costi da considerare, riferendosi solo i rifiuti interni, non potevano comprendere i costi dello spezzamento stradale. Ora, a seguito della protesta dei comuni che avrebbero dovuto finanziare con risorse diverse tale costo di spezzamento, mediamente quantificabile nella misura del 20-30 per cento, ha posto rimedio il legislatore con l’aggiunta a tale articolo 61 del comma 3bis che limita tale deduzione dal 5 al 15 per cento del costo complessivo del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, ovviamente mediante specifica scelta regolamentare del Comune stesso.

 

Ora, poiché i Comuni hanno ritenuto che tale onere fosse comunque gravoso da finanziari, il comma 7 dello articolo 1 del DL 392/2000, convertito dalla legge 26 del 2001 ha dato la facoltà al Comune di deliberare in via definitiva  la totale copertura dei costi del servizio, senza alcuna deduzione, come consentito in precedenza per l’esercizio antecedente con le norme ivi richiamate:

 

7. Sino all'anno precedente all'applicazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 31, commi 7 e 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

 

In conclusione, se il Consiglio comunale si avvale di tale facoltà alcuna riduzione è da operarsi e tutto il costo, al 100 per cento,  può essere finanziato con il gettito della tassa.

 

La norma è talmente chiara da non rendersi necessarie istruzioni ministeriali.

 

Infine, si precisa che nel gettito non debbono essere computate le addizionali, le quali sono quindi da introitarsi in capitoli diversi da quello della tassa, come del resto previsto dal citato articolo 61.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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