La
norma è molto chiara. Infatti, l' articolo 62 del D.Lgs.n.507/93
assoggetta tutti i locali, in quanto utilizzabili, senza alcuna
esclusione. Ora, le tettoie sono locali, così come affermato dalla
Commissione Centrale Imposte; Sezione 33, con sentenza n. 2416 del
1980:
Le superfici coperte da tettoie sono da considerarsi a tutti gli
effetti come per i quali è dovuta la tassa per la raccolta e
trasporto dei rifiuti solidi urbani, purché esistenti nelle zone del
comune dove è regolarmente istituito il servizio, a norma dell'art.
269 t.u.f.l.
Comm. trib. centr., sez. XXIII, 12 marzo 1980, n. 2416
Non diversamente è da ritenersi per quanto concerne i vani scala,
essendo questi dei locali a tutti gli effetti. In sintesi, basta
l'utilizzabilità dei locali per il relativo assoggettamento, come
affermato al riguardo dalla più recente giurisprudenza della
Cassazione:
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
l'art. 62, comma 2, d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, nello stabilire
che non sono soggetti alla stessa i locali e le aree che "risultino
in obbiettive condizioni di non utilizzabilità", sottrae
all'imposizione gli immobili oggettivamente inutilizzabili, e non
già quelli lasciati in concreto inutilizzati, per qualsiasi ragione,
dai titolari della relativa disponibilità (in specie, la S.C. ha
escluso l'obbiettiva inutilizzabilità di un alloggio non abitato e
non arredato, ma allacciato ai "servizi di rete" elettrico, idrico,
ecc.).
Cassazione civile , sez. trib., 27 novembre 2002, n. 16785
Solo per madornale errore la CTP di Parma aveva affermato
l'esclusione delle
cantine e dei solai:
I locali destinati ad essere utilizzati come solai e cantine,
essendo per
loro natura incapaci di produrre rifiuti a cagione del mancato
collegamento della vita del contribuente non sono soggetti alla
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi, salvo specifiche e
diverse situazioni che l'ente impositore ha l'onere di dimostrare.
Comm. trib. reg. Parma, sez. XXXV, 19 febbraio 2002, n. 45
Tuttavia, la stessa CTP ed il Ministero delle Finanze hanno ribadito
che tutti i locali in quanto potenzialmente utilizzabili debbono
essere computati. Si cita al riguardo la circolare n. 111 del 21
maggio 1999; la risoluzione n. 45 del 19 marzo 1999: risoluzione n.
149 del 30 settembre
1998.
Tale assoggettabilità è ulteriormente rafforzata dalla presunzione
dettata dal comma 340 dello articolo unico della legge 311 del 2004,
che come si vede prende in considerazione l'80 per cento della
superficie catastale, senza alcuna esclusione se trattasi di locali
operativi o pertinenziali:
340. Al comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, sono aggiunti i seguenti periodi: «A
decorrere dal 1º gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà
privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio
urbano, la superficie di riferimento non può in
ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie
catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio,
dandone comunicazione agli
interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta
percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi
della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo
modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore
della predetta Agenzia, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui
manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per
effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti
privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a
presentare all'ufficio provinciale
dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo
immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per
l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della
consistenza di riferimento».
A ben vedere la Cassazione è molto più severa nel determinare
l'assoggettamento rispetto alle circolari ministeriali, tanto che
per una questione analoga la Cassazione ebbe a dire che le circolari
in quanto illegittime vanno disapplicate. In particolare, la
Cassazione si riferisce alla circolare n. 95/E del 1994 che in
qualche modo ha scatenato la convinzione della non assoggettabilità
dei locali non utilizzati o utilizzati solo scarsamente. Questo non
può valere per le pertinenze perchè
è ovvio che le pertinenze siano utilizzate per l'uso a cui sono
destinate, che ha una intensità ben diversa rispetto ai locali. |