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TARSU-TIA 2007

DOMANDA:
13. Un contribuente chiede la  modifica di un avviso di accertamento in  materia di tarsu. Premetto che si tratta di un avviso di accertamento notificato ad una Caserma.
Tra le varie richieste fatte da parte del contribuente, l'ufficio non intende riconoscere la non tassabilità dei vani scala (che escludiamo solo nei casi dei condomini in quanto "parte comune" )  e di una tettoia chiusa su tre lati (e pertanto tassabile ai sensi del nostro Regolamento) e dichiarata utilizzata saltuariamente ed adibita esclusivamente a parcheggio. Il contribuente sostiene (in merito alla tettoia utilizzata quale parcheggio delle autovetture della Caserma) la scarsa presenza umana,ma questa a nostro avviso  è caratteristica di tutti i parcheggi e più volte il Ministero e le Commissioni Tributarie (per esempio quella di Parma) hanno affermato la tassabilità dei box...quindi per analogia....inoltre è ferma posizione del Ministero che solo un locale inutilizzabile - se dichiarato  tale ed oggettivamente verificabile - può essere sottratto dalla tassazione...non un locale non utilizzato o utilizzato poco...La pregherei di fornirci sentenze, circolari ministeriali, ecc...a supporto delle nostre convinzioni in modo, come Le dicevo, di ben motivare l'atto.
RISPOSTA:

La norma è molto chiara. Infatti, l' articolo 62 del D.Lgs.n.507/93 assoggetta tutti i locali, in quanto utilizzabili, senza alcuna esclusione. Ora, le tettoie sono locali, così come affermato dalla Commissione Centrale  Imposte; Sezione 33, con sentenza n. 2416 del 1980:

Le superfici coperte da tettoie sono da considerarsi a tutti gli effetti come per i quali è dovuta la tassa per la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, purché esistenti nelle zone del comune dove è regolarmente istituito il servizio, a norma dell'art. 269 t.u.f.l.

Comm. trib. centr., sez. XXIII, 12 marzo 1980, n. 2416


Non diversamente è da ritenersi per quanto concerne i vani scala, essendo questi dei locali a tutti gli effetti. In sintesi, basta l'utilizzabilità dei locali per il relativo assoggettamento, come affermato al riguardo dalla più recente giurisprudenza della Cassazione:


In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 62, comma 2, d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, nello stabilire che non sono soggetti alla stessa i locali e le aree che "risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità", sottrae all'imposizione gli immobili oggettivamente inutilizzabili, e non già quelli lasciati in concreto inutilizzati, per qualsiasi ragione, dai titolari della relativa disponibilità (in specie, la S.C. ha escluso l'obbiettiva inutilizzabilità di un alloggio non abitato e non arredato, ma allacciato ai "servizi di rete" elettrico, idrico, ecc.).

Cassazione civile , sez. trib., 27 novembre 2002, n. 16785

 
Solo per madornale errore la CTP di Parma aveva affermato l'esclusione delle
cantine e dei solai:


I locali destinati ad essere utilizzati come solai e cantine, essendo per
loro natura incapaci di produrre rifiuti a cagione del mancato collegamento della vita del contribuente non sono soggetti alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi, salvo specifiche e diverse situazioni che l'ente impositore ha l'onere di dimostrare.

Comm. trib. reg. Parma, sez. XXXV, 19 febbraio 2002, n. 45


Tuttavia, la stessa CTP ed il Ministero delle Finanze hanno ribadito che tutti i locali in quanto potenzialmente utilizzabili debbono essere computati. Si cita al riguardo la circolare n. 111 del 21 maggio 1999; la risoluzione n. 45 del 19 marzo 1999: risoluzione n. 149 del 30 settembre
1998.


Tale assoggettabilità è ulteriormente rafforzata dalla presunzione dettata dal comma 340 dello articolo unico della legge 311 del 2004, che come si vede prende in considerazione l'80 per cento della superficie catastale, senza alcuna esclusione se trattasi di locali operativi o pertinenziali:

340. Al comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti i seguenti periodi: «A decorrere dal 1º gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in
ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli
interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale
dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento».


A ben vedere la Cassazione è molto più severa nel determinare l'assoggettamento rispetto alle circolari ministeriali, tanto che per una questione analoga la Cassazione ebbe a dire che le circolari in quanto illegittime vanno disapplicate. In particolare, la Cassazione si riferisce alla circolare n. 95/E del 1994 che in qualche modo ha scatenato la convinzione della non assoggettabilità dei locali non utilizzati o utilizzati solo scarsamente. Questo non può valere per le pertinenze perchè
è ovvio che le pertinenze siano utilizzate per l'uso a cui sono destinate, che ha una intensità ben diversa rispetto ai locali.

 

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