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TARSU-TIA 2007

DOMANDA:

14. Un contribuente del nostro comune, MINUTERIE TBM SRL, è stata dichiarata fallita nel dicembre 2006. Tale società occupava locali in affitto e veniva assoggettata alla TARSU. L’amministratore, a seguito del fallimento, ha presentato denuncia di cessazione TARSU.

 

Ora, contattati i proprietari dei locali, ho avuto la conferma del fatto che il FALLIMENTO MINUTERIE TBM SRL occupa ancora i locali stessi in quanto all’interno vi sono le attrezzature e gli impianti e ovviamente ci vorrà del tempo prima che i proprietari possano disporre dei locali. Gli stessi proprietari mi hanno confermato, in via confidenziale, che il curatore fallimentare ha garantito loro il pagamento dell’affitto da parte del fallimento.

 

Credo che i locali siano da assoggettare alla TARSU da parte del FALLIMENTO MINUTERIE TBM SRL…

 

Cosa mi consiglia di fare? Non cancello dai ruoli la società MINUTERIE TBM SRL o provvedo alla cancellazione invitando il curatore fallimentare a presentare denuncia TARSU da parte del FALLIMENTO MINUTERIE TBM SRL?

 

Per quanto riguarda il tributo eventualmente non assolto da parte della società fallita per il periodo anteriore al fallimento l’incaricato alla riscossione provvederà all’insinuazione nello stato passivo, e quindi io non devo fare nulla, giusto?

 

Per quanto riguarda il tributo maturando dalla data del fallimento in avanti è un debito che dovrà essere assolto dal FALLIMENTO?

RISPOSTA:

Proprio per richiamare l'attenzione dei curatori l'anno scorso avevo fatto un apposito articolo sulla mia Guida 2006, invitandoli a presentare la denuncia di cessazione o di variazione, poiché se manca una norma, anche il fallito deve sottostare alle regole generali. Tuttavia, poiché quanto iscritto a ruolo non è adeguato alla minor capacità produttiva dei rifiuti, inviti il curatore a presentare denuncia di variazione o di cessazione. La cessazione potrà avvenire solo in quanto i locali non siano utilizzabili totalmente. Secondo la Cassazione l'utilizzabilità è dimostrata dallo allaccio alle fonti di energia elettrica. Se solo una parte è utilizzabile nel senso indicato, solo questa sarà da assoggettare.

In conclusione, il Comune supplisca alla ignoranza del curatore, onde evitare un recupero fiscale ben maggiore del dovuto, solo a causa delle omissioni del predetto organo, che, contrariamente alle disposizioni di legge, ritiene far coincidere il fallimento con la cessazione della obbligazione tributaria. Mi trovi il curatore quale è l'articolo del D.Lgs.n.507/93 che legittima tale omissione.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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