La
tassa rifiuti ha carattere annuale, così che in relazione alle
variazioni d'uso non è lecito ripartire la tariffa in relazione
all'uso effettuato nelle diverse annualità, come del resto pare
evidente dalla lettura dello articolo 64 del D.Lgs.n.507/93.
Il
comma 4 dello articolo 62 del predetto decreto prevede in tale
ipotesi la ripartizione della superficie della abitazione con quella
della attività, operazione possibile questa quando l'uso destinato
alla attività è permanente e parziale.
Con risoluzione ministeriale n. 156 del 19 ottobre 1998 il MF ha
affermato che gli appartamenti adibiti a vacanze, debbono essere
inseriti in categoria diversa dalle abitazioni private, trattandosi
di prestazioni affine a quella di affittacamere od a quella
alberghiera.
Venendo al problema posto, si deve affermare che è corretta la
categoria tariffaria adottata dal Comune, ma la superficie dovrà
essere individuata avendo riguardo alla parte destinata, seppure non
in via continuativa, alla attività non domestica sopra annotata.
Potrebbe, invece, essere applicata la riduzione prevista per le
attività stagionali dallo articolo 66 del presente decreto, ma alla
condizione che il Comune sia in grado di verificare che l'attività è
svolta con carattere stagionale.
Si
ritiene, infine, che ogni altra soluzione, in quanto non sia la
conseguenza di verifiche puntuali ed oggettive, sia illegittima,
determinando fra le categorie interessate una sostanziale disparità
di trattamento, nell'ambito di un tributo che non ha quale
riferimento la capacità economica del soggetto passivo, ma la
qualità e quantità dei rifiuti ordinariamente prodotti. |