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TARSU-TIA 2007

DOMANDA:

17. Il nostro Comune ha provveduto mediante modifica al regolamento comunale della TARSU ad applicare la tariffa degli alberghi anche alle strutture ricettive extra alberghiere e alle unità abitative ammobiliate ad uso turistico non classificate.  Quindi, si è fatto pagare la stessa tariffa sia a chi affitta appartamenti regolarmente classificati sia a chi  ha un appartamento unico che affitta saltuariamente, magari anche solo per un mese all’anno, che quindi non ha bisogno della classificazione della Provincia, ma risulta comunque iscritto presso l’ufficio turistico.

L’operato è corretto?

E’ corretto applicare la tariffa alberghiera alle tipologie sopra descritte? Si possono prevedere delle riduzioni per chi affitta saltuariamente (dietro dichiarazione del proprietario) o solamente nel caso di attività stagionali con regolare licenza? È possibile differenziare nel corso dell’anno la tariffa (uso privato-uso turistico) nei casi “limite e molto rari” dove si affitta solo per qualche settimana? O in quei casi la tariffa da applicare è semplicemente quella di abitazione privata?

RISPOSTA:

La tassa rifiuti ha carattere annuale, così che in relazione alle variazioni d'uso non è lecito ripartire la tariffa in relazione all'uso effettuato nelle diverse annualità, come del resto pare evidente dalla lettura dello articolo 64 del D.Lgs.n.507/93.

 

Il comma 4 dello articolo 62 del predetto decreto prevede in tale ipotesi la ripartizione della superficie della abitazione con quella della attività, operazione possibile questa quando l'uso destinato alla attività è permanente e parziale.

 

Con risoluzione ministeriale n. 156 del 19 ottobre 1998 il MF ha affermato che gli appartamenti adibiti a vacanze, debbono essere inseriti in categoria diversa dalle abitazioni private, trattandosi di prestazioni affine a quella di affittacamere od a quella alberghiera.

 

Venendo al problema posto, si deve affermare che è corretta la categoria tariffaria adottata dal Comune, ma la superficie dovrà essere individuata avendo riguardo alla parte destinata, seppure non in via continuativa, alla attività non domestica sopra annotata.

 

Potrebbe, invece, essere applicata la riduzione prevista per le attività stagionali dallo articolo 66 del presente decreto, ma alla condizione che il Comune sia in grado di verificare che l'attività è svolta con carattere stagionale.

 

Si ritiene, infine, che ogni altra soluzione, in quanto non sia la conseguenza di verifiche puntuali ed oggettive, sia illegittima, determinando fra le categorie interessate una sostanziale disparità di trattamento, nell'ambito di un tributo che non ha quale riferimento la capacità economica del soggetto passivo, ma la qualità e quantità dei rifiuti ordinariamente prodotti.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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