19. Nel regolamento comunale, seguendo le
indicazioni del dott. B. Battagliola e' stato riportato ai fini
della riduzione della parte variabile tia la seguente formulazione:
a) si quantifica sulla base dei coefficienti
stabiliti dalla tab. 4 del d.p.r. 158/99, la quantità teorica dei
rifiuti producibili, commisurata alla superficie tassabile.
b) a consuntivo, si quantificano le sostanze
effettivamente recuperate.
la riduzione dovrà essere rapportata al
risultato della divisione di b/a.
Con la presente si richiede un esempio pratico
della formula su indicata, in quanto secondo questo ufficio risulta
di difficile applicazione. |
In via preliminare, riporto il nuovo testo del regolamento TIA,
formulato al fine di contenere la riduzione della tariffa:
1.
Per le utenze non domestiche,
sulla sola parte variabile della tariffa, come definita dal DPR 158
del 1999, è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi
dal comune, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il
produttore dimostri a consuntivo di aver avviato
a recupero mediante
attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di
recupero dei rifiuti stessi. Tale riduzione è determinata dal
rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi
assimilati agli urbani effettivamente recuperati,
riscontrabili sulla base di attestazione rilasciata dal
soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi, da
presentarsi al comune entro il mese di gennaio dell'anno
successivo per l'anno precedente, e la quantità di rifiuti
producibili dall’utente determinata applicando i coefficienti
minimi, previsti dal Comune per la specifica attività, sulle
base della tabella di quantificazione della parte variabile,
prevista per le utenze non domestiche, dal D.P.R. n. 158 del 27
aprile 1999. Il rimborso non può
essere superiore al 60 per cento della parte variabile della
tariffa dovuta per la corrispondente annualità. Nel calcolo delle
quantità recuperate non si tiene conto
delle materie prime secondarie aventi
discreto valore intrinseco, quali i metalli ferrosi e non ferrosi,
anche se costituiti da sfridi derivanti dalla attività di
lavorazione industriale o artigianale.
Le
risorse finanziarie necessarie sono iscritte in bilancio come
autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata con il
gettito della tariffa dell’esercizio cui si riferisce l’iscrizione
predetta.
Ora, il calcolo è semplice. Il premio risulterà pari quantità
recupertate quelle attese moltiplicato per 100. Per le quantità
attese farò riferimento ai coefficienti minimi stabiliti dalla
tabella 4 allegata al DPR 158 del 1999. Ad esempio, prendiamo un
falegname che dimostra mediante formulari di aver recuperato nella
2006 100 Kg di trucioli di legno e che ha una superficie di 100mq:
(100/100mqx6,76 coefficiente tabella 4 categoria 18) per 100 = 14,79
per cento di riduzione da calcolarsi sulla parte variabile della
tariffa.
Qualora il risultato fosse maggiore del 40 per cento, il rimborso
sarebbe del 40 per cento della parte variabile.
Affinché tale operazione non si traduca in effettiva perdita per il
Comune, io ho inteso escluse le sostanze di valore che non sono mai
stati rifiuti, onde evitare, ad esempio, che l’orafo venga in Comune
e chieda il premio perché recupera l’oro. |