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TARSU-TIA 2007

DOMANDA:

19. Nel regolamento comunale, seguendo le indicazioni del dott. B. Battagliola e' stato riportato ai fini della riduzione della parte variabile tia la seguente formulazione:

a) si quantifica sulla base dei coefficienti stabiliti dalla tab. 4 del d.p.r. 158/99, la quantità teorica dei rifiuti producibili, commisurata alla superficie tassabile.

b) a consuntivo, si quantificano le sostanze effettivamente recuperate.

la riduzione dovrà essere rapportata al risultato della divisione di b/a.

Con la presente si richiede un esempio pratico della formula su indicata, in quanto secondo questo ufficio risulta di difficile applicazione.

RISPOSTA:

In via preliminare, riporto il nuovo testo del regolamento TIA, formulato al fine di contenere la riduzione della tariffa:

 

1.   Per le utenze non domestiche, sulla sola parte variabile della tariffa, come definita dal DPR 158 del 1999,  è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dal comune, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Tale riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente recuperati, riscontrabili sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi, da presentarsi al comune entro il mese di gennaio dell'anno successivo per l'anno precedente,  e la quantità di rifiuti producibili dall’utente determinata applicando i coefficienti minimi, previsti dal Comune per la specifica attività, sulle base della tabella di quantificazione della parte variabile, prevista per le utenze non domestiche, dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999.  Il rimborso non può essere superiore al 60 per cento della parte variabile della tariffa dovuta per la corrispondente  annualità. Nel calcolo delle quantità recuperate non si tiene conto delle materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, quali i metalli ferrosi e non ferrosi, anche se costituiti da sfridi derivanti dalla attività di lavorazione industriale o artigianale.

 

 Le risorse finanziarie necessarie sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata con il gettito della tariffa dell’esercizio cui si riferisce l’iscrizione predetta.

 

Ora, il calcolo è semplice. Il premio risulterà pari  quantità recupertate quelle attese moltiplicato per 100. Per le quantità attese farò riferimento ai coefficienti minimi stabiliti dalla tabella 4 allegata al DPR 158 del 1999. Ad esempio, prendiamo un falegname che dimostra mediante formulari di aver recuperato nella 2006 100 Kg di trucioli di legno e che ha una superficie di 100mq:

 

(100/100mqx6,76 coefficiente tabella 4 categoria 18) per 100 = 14,79 per cento di riduzione da calcolarsi sulla parte variabile della tariffa.

 

Qualora il risultato fosse maggiore del 40 per cento, il rimborso sarebbe del 40 per cento della parte variabile.

 

Affinché tale operazione non si traduca in effettiva perdita per il Comune, io ho inteso escluse le sostanze di valore che non sono mai stati rifiuti, onde evitare, ad esempio, che l’orafo venga in Comune e chieda il premio perché recupera l’oro.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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