21.
Il
regolamento comunale del nostro Comune prevede che le strutture
agrituristiche abbiano la stessa tariffa degli alberghi.
E’
legittima questa equiparazione? Oppure bisogna diversificare le
tariffe? E se il comune non ha deliberato nel proprio regolamento
una tariffa specifica (quindi una tariffa sono per agriturismo) è
tenuto ad applicare l’esenzione totale e non può in ogni caso
applicare altre tariffe specifiche per altri settori?
Anche se il regolamento prevede la tariffa di albergo abbiamo sempre
applicato la tariffa di civile abitazione.
Il
regolamento prevede inoltre la riduzione del 30% nei confronti
degli agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione
rurale. Questa riduzione si può applicare solo alla parte destinata
ad abitazione dell’agricoltore o anche alla parte destinata
all’attività agrituristica?
In
conclusione, così come abbiamo il regolamento, dobbiamo applicare la
tariffa di albergo alla parte di fabbricato adibita ad agriturismo e
la tariffa di abitazione civile al resto?
E
la riduzione del 30% applicata a entrambe le tariffe o solo per la
parte di fabbricato adibita |
Con l'abrogazione della normativa speciale, dapprima con l'articolo
39 della legge 146 del 1994 e successivamente con l'articolo 56 del
D.Lgs.n.22 del 1997, le attività agricole, al pari di quelle
industriali e sanitarie, sono trattate al pari di tutte le altre
attività, tenuto conto dei rifiuti ordinariamente prodotti. A
conferma vedasi per le aziende floro-vivaistiche la sentenza della
Cassazione n. 18418/05. Ne consegue che le aziende agrituristiche
debbono essere assoggettate come ristoranti, se svolgono attività di
ristorazione oppure come alberghi con o senza ristorante, nel caso
in cui svolgano attività ricettive. Per ovviare a malintesi basti
rilevare che la capacità contributiva della tassa rifiuti non è
connessa alla capacità di reddito della categoria, ma alla qualità
ed alla quantità di rifiuti conferibili al servizio pubblico, tenuto
conto del provvedimento di assimilazione dei rifiuti speciali agli
urbani adottato dallo specifico comune.
Ora, solo per la parte abitativa il Comune ha la facoltà e non
l'obbligo di concedere la riduzione fino al 30 per cento della tassa
dovuta, così come previsto dal comma 4 lettera b) dello articolo 66
del d.lgs.n.507/93 mentre alcuna facoltà ha il comune di ridurre la
tassa per la parte aziendale, tenuto conto che un eventuale
provvedimento in tal senso potrebbe risultare illegittimo, per
disparità di trattamento con quello riservato dal comune agli
alberghi o ai ristoranti. |