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TARSU-TIA 2007

DOMANDA:

21. Il regolamento comunale del nostro Comune prevede che le strutture agrituristiche abbiano la stessa tariffa degli alberghi.

E’ legittima questa equiparazione? Oppure bisogna diversificare le tariffe? E se il comune non ha deliberato nel proprio regolamento una tariffa specifica (quindi una tariffa sono per agriturismo) è tenuto ad applicare l’esenzione totale e non può in ogni caso applicare altre tariffe specifiche per altri settori?

Anche se il regolamento prevede la tariffa di albergo abbiamo sempre applicato la tariffa di civile abitazione.

Il regolamento prevede inoltre la riduzione del 30%  nei confronti degli agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale. Questa riduzione si può applicare solo alla parte destinata ad abitazione dell’agricoltore o anche alla parte destinata all’attività agrituristica?

In conclusione, così come abbiamo il regolamento, dobbiamo applicare la tariffa di albergo alla parte di fabbricato adibita ad agriturismo e la tariffa di abitazione civile al resto?

E la riduzione del 30% applicata a entrambe le tariffe o solo per la parte di fabbricato adibita

RISPOSTA:

Con l'abrogazione della normativa speciale, dapprima con l'articolo 39 della legge 146 del 1994 e successivamente con l'articolo 56 del D.Lgs.n.22 del 1997, le attività agricole, al pari di quelle industriali e sanitarie, sono trattate al pari di tutte le altre attività, tenuto conto dei rifiuti ordinariamente prodotti. A conferma vedasi per le aziende floro-vivaistiche la sentenza della Cassazione n. 18418/05. Ne consegue che le aziende agrituristiche debbono essere assoggettate come ristoranti, se svolgono attività di ristorazione oppure come alberghi con o senza ristorante, nel caso in cui svolgano attività ricettive. Per ovviare a malintesi basti rilevare che la capacità contributiva della tassa rifiuti non è connessa alla capacità di reddito della categoria, ma alla qualità ed alla quantità di rifiuti conferibili al servizio pubblico, tenuto conto del provvedimento di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani adottato dallo specifico comune.

Ora, solo per la parte abitativa il Comune ha la facoltà e non l'obbligo di concedere la riduzione fino al 30 per cento della tassa dovuta, così come previsto dal comma 4 lettera b) dello articolo 66 del d.lgs.n.507/93 mentre alcuna facoltà ha il comune di ridurre la tassa per la parte aziendale, tenuto conto che un eventuale provvedimento in tal senso potrebbe risultare illegittimo, per disparità di trattamento con quello riservato dal comune agli alberghi o ai ristoranti.

 

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