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TARSU-TIA 2007

DOMANDA:

22. Ho ricevuto la richiesta di detassazione per i locali produttivi di una ditta con una superficie complessiva di mq. 1874 perché ha smaltito in proprio kg. 19.030 di poliuretani espansi (spugne) e altre materie plastiche. Si tratta di rifiuti voluminosi e dell'unica richiesta pervenuta per tali tipologie di rifiuti. Poiché tali rifiuti  sono assimilabili agli urbani perché non pericolosi, questo ufficio si trova in difficoltà ad adottare una soluzione. Gradirei un parere suo.

RISPOSTA:

Lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani, diversamente dal loro recupero non da' diritto ad alcuna agevolazione, così come confermato da ampia e consolidata giurisprudenza della Cassazione.

Il contribuente voleva forse dire recupero di sostanze per essere immesse nel ciclo produttivo, così come previsto dal comma 14 dello articolo 49 del D.Lgs.n.22 del 1997.

In tale ipotesi, io propongo un rimborso parziale così da quantificarsi a consuntivo:

1.   Per le utenze non domestiche, sulla sola parte variabile della tariffa, come definita dal DPR 158 del 1999,  è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dal comune, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Tale riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente recuperati, riscontrabili sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi, da presentarsi al comune entro il mese di gennaio dell'anno successivo per l'anno precedente,  e la quantità di rifiuti producibili dall’utente determinata applicando i coefficienti minimi, previsti dal Comune per la specifica attività, sulle base della tabella di quantificazione della parte variabile, prevista per le utenze non domestiche, dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999.  Il rimborso non può essere superiore al 60 per cento della parte variabile della tariffa dovuta per la corrispondente  annualità. Nel calcolo delle quantità recuperate non si tiene conto delle materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, quali i metalli ferrosi e non ferrosi, anche se costituiti da sfridi derivanti dalla attività di lavorazione industriale o artigianale.

 

 Le risorse finanziarie necessarie sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata con il gettito della tariffa dell’esercizio cui si riferisce l’iscrizione predetta.

Ora, applicando tale formula al caso descritto il contribuente avrebbe diritto al rimborso del 60 per cento della parte variabile, ovviamente dopo ch'egli abbia presentato formulare che documentino tale recupero.

In conclusione, stando alla domanda il contribuente non avrebbe diritto a nulla, poiché giustifica la  domanda con lo smaltimento e parla impropriamente di detassazione. Tuttavia, se si ammette la cattiva formulazione di essa ed egli documenta il recupero nel senso voluto dal comma 14 dello articolo 49 del D.Lgs.n.22 del 1997 al quale si fa rinvio, potrebbe essere riconosciuto tale premio. Si consiglia, se del caso, l'adeguamento del regolamento per risolvere così una questione che diverrebbe irrisolvibile.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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