Lo
smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani, diversamente dal
loro recupero non da' diritto ad alcuna agevolazione, così come
confermato da ampia e consolidata giurisprudenza della Cassazione.
Il
contribuente voleva forse dire recupero di sostanze per essere
immesse nel ciclo produttivo, così come previsto dal comma 14 dello
articolo 49 del D.Lgs.n.22 del 1997.
In
tale ipotesi, io propongo un rimborso parziale così da quantificarsi
a consuntivo:
1.
Per le utenze non domestiche, sulla sola parte variabile
della tariffa, come definita dal DPR 158 del 1999, è applicato un
coefficiente di riduzione, da determinarsi dal comune, proporzionale
alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a
consuntivo di aver avviato a recupero mediante attestazione
rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei
rifiuti stessi. Tale riduzione è determinata dal rapporto fra la
quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani
effettivamente recuperati, riscontrabili sulla base di attestazione
rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei
rifiuti stessi, da presentarsi al comune entro il mese di gennaio
dell'anno successivo per l'anno precedente, e la quantità di
rifiuti producibili dall’utente determinata applicando i
coefficienti minimi, previsti dal Comune per la specifica attività,
sulle base della tabella di quantificazione della parte variabile,
prevista per le utenze non domestiche, dal D.P.R. n. 158 del 27
aprile 1999. Il rimborso non può essere superiore al 60 per cento
della parte variabile della tariffa dovuta per la corrispondente
annualità. Nel calcolo delle quantità recuperate non si tiene conto
delle materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco,
quali i metalli ferrosi e non ferrosi, anche se costituiti da sfridi
derivanti dalla attività di lavorazione industriale o artigianale.
Le risorse finanziarie necessarie sono iscritte in bilancio come
autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata con il
gettito della tariffa dell’esercizio cui si riferisce l’iscrizione
predetta.
Ora, applicando tale formula al caso descritto il contribuente
avrebbe diritto al rimborso del 60 per cento della parte variabile,
ovviamente dopo ch'egli abbia presentato formulare che documentino
tale recupero.
In
conclusione, stando alla domanda il contribuente non avrebbe diritto
a nulla, poiché giustifica la domanda con lo smaltimento e parla
impropriamente di detassazione. Tuttavia, se si ammette la cattiva
formulazione di essa ed egli documenta il recupero nel senso voluto
dal comma 14 dello articolo 49 del D.Lgs.n.22 del 1997 al quale si
fa rinvio, potrebbe essere riconosciuto tale premio. Si consiglia,
se del caso, l'adeguamento del regolamento per risolvere così una
questione che diverrebbe irrisolvibile. |