Come al solito gli agricoltori non vogliono pagare nulla. Ora,
l'articolo 39 della legge 146/94 prima e successivamente l'articolo
56 del D.lgs.n.22 del 1997 hanno abrogato le precedenti disposizioni
di legge che rendevano in ogni caso esclusi dal potere di
assimilazione i rifiuti agricoli. L'associazione in indirizzo, va a
ricercare nella norma in esame (D.lgs.n.22/97) unicamente le
disposizioni a Lei favorevoli, senza considerare invece il quadro
generale che riguarda il tema in discussione. Infatti, il comma 2,
dello articolo 7 del predetto decreto, con il richiamo alla lettera
b), fa rientrare nel potere di assimilazione tutti i rifiuti
speciali non pericolosi diversi da quelli provenienti dalle
abitazioni, fra i quali i rifiuti speciali da attività agricole e
agro-industriali. Tale principio generale trova eccezione (che non
è la regola come invece sostenuto dalla associazione) alla lettera
c) del comma 1 dello articolo 8 del predetto decreto che esclude le
carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre
sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola
ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle
normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici.
Ora, tale disposizione non sta a significare esclusione dal
pagamento della tassa rifiuti, ma unicamente che coloro che non
voglio conferire tali sostanze non sono obbligati a farlo.
La
pretesa esclusione potrà caso mai riguardare la stalla, ma non le
restanti parti delle aziende agricole, come del resto ha affermato
la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18418 del 2005, che si
allega riguardante il pagamento della tassa rifiuti da parte delle
aziende floro-vivaistiche.
In
un sistema di quantificazione della tassa in base a rifiuti
conferiti, ovviamente, minore fosse il conferimento minore
risulterebbe la tassa, ma non la totale esclusione posto che
comunque nelle aziende agricole si producono anche sostanze diverse
che il comune ha assimilato oppure le stesse sostanze citate dalla
associazione, per le parti conferite al servizio pubblico.
Il
Comune potrebbe anche considerare, vista la presa di posizione della
associazione,escludere gli agricoltori dal servizio pubblico, ma è
certo che costoro non possono pretendere di non pagare e do
conferire ugualmente i loro rifiuti dal servizio pubblico. |