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TARSU-TIA 2007

DOMANDA:

26. L’associazione degli agricoltori ritiene che i loro rifiuti, in quanto esclusi ai sensi dello articolo 8 del D.Lgs.nn.22/97 non debbano pagare. Cosa deve rispondere il Comune?

RISPOSTA:

Come al solito gli agricoltori non vogliono pagare nulla. Ora, l'articolo 39 della legge 146/94 prima e successivamente l'articolo 56 del D.lgs.n.22 del 1997 hanno abrogato le precedenti disposizioni di legge che rendevano in ogni caso esclusi dal potere di assimilazione i rifiuti agricoli. L'associazione in indirizzo, va a ricercare nella norma in esame (D.lgs.n.22/97) unicamente le disposizioni a Lei favorevoli, senza considerare invece il quadro generale che riguarda il tema in discussione. Infatti, il comma 2, dello articolo 7 del predetto decreto, con il richiamo alla lettera b), fa rientrare nel potere di assimilazione tutti i rifiuti speciali non pericolosi diversi da quelli provenienti dalle abitazioni, fra i quali i rifiuti speciali da attività agricole e agro-industriali.  Tale principio generale trova eccezione (che non è la regola come invece sostenuto dalla associazione) alla lettera c) del comma 1 dello articolo 8 del predetto decreto che esclude le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici.

Ora, tale disposizione non sta a significare esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, ma unicamente che coloro che non voglio conferire tali sostanze non sono obbligati a farlo.

La pretesa esclusione potrà caso mai riguardare la stalla, ma non le restanti parti delle aziende agricole, come del resto ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18418 del 2005, che si allega  riguardante il pagamento della tassa rifiuti da parte delle aziende floro-vivaistiche.

In un sistema di quantificazione della tassa in base a rifiuti conferiti, ovviamente, minore fosse il conferimento minore risulterebbe la tassa, ma non la totale esclusione posto che comunque nelle aziende agricole si producono anche sostanze diverse che il comune ha assimilato oppure le stesse sostanze citate dalla associazione, per le parti conferite al servizio pubblico.

Il Comune potrebbe anche considerare, vista la presa di posizione della associazione,escludere gli agricoltori dal servizio pubblico, ma è certo che costoro non possono pretendere di non pagare e do conferire ugualmente i loro rifiuti dal servizio pubblico.

 

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